Imprese d'investimento
Imprese d'investimento
È l’impresa abilitata alla prestazione professionale dei servizi di investimento (v.) nei confronti del pubblico e cioè attività di intermediazione finanziaria in favore di soggetti che vogliano investire propri capitali sui mercati regolamentati italiani, comunitari ed extracomunitari riconosciuti dalla Consob (v.). La categoria delle imprese d’investimento comprende sia operatori nazionali, e cioè le SIM (v.), sia intermediari stranieri appartenenti o meno alla Comunità Europea.
Il D.Lgs. 415/96 (v. Eurosim) e successivamente il Testo Unico finanziario hanno introdotto nell’ordinamento nazionale una organica e peculiare disciplina delle imprese d’investimento finalizzata ad adeguare il sistema finanziario interno al contesto comunitario e, al contempo, garantirne la stabilità, la competitività e il buon funzionamento.
Grazie al principio dell’home country control, le SIM e le imprese d’investimento comunitarie abilitate possono liberamente esercitare i servizi d’investimento nell’ambito della Comunità, con o senza apertura di succursali, senza bisogno di alcuna autorizzazione se non quella dell’autorità competente dello Stato di appartenenza.
Le SIM e le imprese extracomunitarie sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla CONSOB; le imprese comunitarie sono iscritte in un elenco allegato all’albo.
È l’impresa abilitata alla prestazione professionale dei servizi di investimento (v.) nei confronti del pubblico e cioè attività di intermediazione finanziaria in favore di soggetti che vogliano investire propri capitali sui mercati regolamentati italiani, comunitari ed extracomunitari riconosciuti dalla Consob (v.). La categoria delle imprese d’investimento comprende sia operatori nazionali, e cioè le SIM (v.), sia intermediari stranieri appartenenti o meno alla Comunità Europea.
Il D.Lgs. 415/96 (v. Eurosim) e successivamente il Testo Unico finanziario hanno introdotto nell’ordinamento nazionale una organica e peculiare disciplina delle imprese d’investimento finalizzata ad adeguare il sistema finanziario interno al contesto comunitario e, al contempo, garantirne la stabilità, la competitività e il buon funzionamento.
Grazie al principio dell’home country control, le SIM e le imprese d’investimento comunitarie abilitate possono liberamente esercitare i servizi d’investimento nell’ambito della Comunità, con o senza apertura di succursali, senza bisogno di alcuna autorizzazione se non quella dell’autorità competente dello Stato di appartenenza.
Le SIM e le imprese extracomunitarie sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla CONSOB; le imprese comunitarie sono iscritte in un elenco allegato all’albo.