Imposta sulle successioni e donazioni

Imposta sulle successioni e donazioni

Imposta occasionale sul patrimonio. Il termine occasionale indica che essa si applica in caso di trasferimento dei beni che formano il patrimonio con atto tra vivi (donazioni) o per causa di morte (successioni).
In Italia l'imposta di successione si applica:
— sul valore globale dell'asse ereditario, al netto delle passività;
— sul valore delle quote di eredità o dei legati in favore di soggetti che non siano parenti in linea retta o coniugi del de cuius (il defunto); su questi ultimi, infatti, grava solo l'imposta commisurata al valore globale.
I motivi addotti per giustificare l'esistenza delle imposte sui trasferimenti a titolo gratuito, donazioni e successioni, sono diversi:
— la limitazione della concentrazione dei patrimoni nelle mani di pochi, che può essere realizzata attraverso l'utilizzo di aliquote di imposta progressiva (v.) sui beni trasferiti;
— l'idea che un patrimonio debba essere accumulato solo attraverso il lavoro: le imposte applicate ai trasferimenti a titolo gratuito rispondono allora all'esigenza di limitare il diritto dei singoli ad entrare in possesso di un patrimonio senza alcuno sforzo;
— una manifestazione della coeredità dello Stato, il quale maschererebbe l'esercizio di un diritto di proprietà sotto forma di imposta;
— l'equivalenza tra l'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito e l'imposta sul reddito; quest'ultima, infatti, sarebbe differita al momento della morte o della donazione.
L'imposta sulle successione rispetto a quella sulle donazioni ha suscitato, e suscita ancora, un maggiore interesse teorico. Essa è presente nella quasi totalità dei paesi ed ha generalmente due modalità di applicazione. Il patrimonio dell'autore della successione può essere, infatti, tassato:
— con un'imposta sull'asse ereditario, che colpisce il patrimonio netto;
— con un'imposta sulle quote parti spettanti a singoli eredi.
Le due modalità indicate rispondono a finalità diverse: se lo Stato ha come obiettivo primario quello di limitare la facoltà dei singoli di disporre del proprio patrimonio, allo scopo di attenuare la differenza nelle posizioni economiche iniziali degli individui, allora sceglierà la prima modalità di imposizione. Se, invece, l'obiettivo principale è quello di limitare il diritto dei singoli ad entrare in possesso di un patrimonio senza alcuno sforzo, allora lo Stato dovrà scegliere la seconda modalità di imposizione.
Entrambi i tipi di imposta vengono generalmente applicati con progressività ed in particolare quella sulle quote varia al variare del grado di parentela: più esso si allenta più aumenta l'aliquota a parità di quota. Ciò rispecchia la volontà di perequazioni della ricchezza.
Per ciò che concerne l'incidenza delle imposte (v.) sui trasferimenti a titolo gratuito, essa dipende essenzialmente dal comportamento di colui che li dispone. Se, infatti, costui nel periodo precedente la donazione o la successione, limita il suo consumo accumulando le disponibilità finanziarie per coprire anche l'imposta relativa al suo atto di liberalità, sicuramente egli sosterrà interamente l'onere. In caso contrario, l'imposta incide sull'avente causa.
Per quanto riguarda, invece, gli effetti delle imposte in esame sull'attività economica esse sicuramente distorcono le scelte delle attività in cui investire i propri risparmi. Gli investimenti prescelti, infatti, saranno quelli in beni non registrati, i quali possono essere facilmente occultati nel momento del decesso, o trasferiti prima.
I due tipi di imposta sono regolati dalla stessa disciplina giuridica, dato il legame esistente tra le due modalità di trasferimento del patrimonio. La sola imposta sulle successioni, infatti, incentiverebbe l'evasione attraverso le donazioni.