Importazioni
Importazioni
Flusso (v.) di merci o servizi introdotte nel territorio nazionale a titolo oneroso o gratuito.
Le importazioni consentono ad un paese di rifornirsi di risorse alimentari, tecnologiche e di materie prime, in quantità sufficiente a soddisfare la domanda interna. Esse, inoltre, favoriscono lo sviluppo delle imprese nazionali in conseguenza della pressione concorrenziale esercitata dalle imprese straniere. Tale tipo di concorrenza, tuttavia, minacciando i livelli occupazionali, giustifica una certa diffidenza dei governi verso eccessive aperture dei mercati interni.
Inoltre, occorre tener presente che la volontà di limitare le importazioni trova riscontro anche nella necessità di non compromettere eccessivamente l'equilibrio della bilancia commerciale (v.), cioè di non alterare in negativo il rapporto con le esportazioni (v.).
Ai fini fiscali, in particolare per quanto riguarda l'applicazione dei dazi doganali (v.), si distingue tra importazioni definitive e temporanee.
L'importazione definitiva riguarda merci destinate al consumo interno.
Con tale operazione le merci estere vengono nazionalizzate ossia, assolti i diritti doganali, vengono equiparate a quelle nazionali. Ove siano dolosamente sottratti beni al pagamento dei diritti di cui sopra, s'incorre nel reato doganale (contrabbando).
L'importazione temporanea riguarda materie prime, semilavorati ecc., destinati ad essere trasformati per ottenere dei prodotti finiti (fabbricati, in tutto o in parte nel paese importatore) da riesportare.
Sono ammesse stabilmente alla temporanea importazione molte materie prime (materie tessili, materiali metallici, prodotti agricoli, zucchero, glucosio ecc.). Sono accettate anche altre merci, prodotti grezzi ecc., ma caso per caso, mediante apposito procedimento formale che precisa le condizioni da osservare per l'ammissibilità. Presentata la dichiarazione la dogana, per garantirsi in ordine al puntuale pagamento del dazio, degli interessi di mora e di altri eventuali diritti, fissa l'ammontare della cauzione da prestare.
Ai fini dell'applicazione dell'IVA (v.), vengono assoggettate al tributo le importazioni di merci, ivi comprese le operazioni di temporanea importazione e le operazioni di reintroduzione in franchigia doganale (v.) di beni esportati in precedenza.
L'importazione si considera effettuata, ai fini della determinazione della base imponibile (v.) solo allorché la merce abbia raggiunto la sua destinazione; in tal caso la base imponibile comprenderà l'ammontare delle spese di sdoganamento (esclusa l'IVA) delle spese d'inoltro fino al luogo di introduzione nello Stato e, per i beni spediti franco destino, anche l'ammontare delle spese sostenute per l'invio del bene fino al luogo di destinazione.
Flusso (v.) di merci o servizi introdotte nel territorio nazionale a titolo oneroso o gratuito.
Le importazioni consentono ad un paese di rifornirsi di risorse alimentari, tecnologiche e di materie prime, in quantità sufficiente a soddisfare la domanda interna. Esse, inoltre, favoriscono lo sviluppo delle imprese nazionali in conseguenza della pressione concorrenziale esercitata dalle imprese straniere. Tale tipo di concorrenza, tuttavia, minacciando i livelli occupazionali, giustifica una certa diffidenza dei governi verso eccessive aperture dei mercati interni.
Inoltre, occorre tener presente che la volontà di limitare le importazioni trova riscontro anche nella necessità di non compromettere eccessivamente l'equilibrio della bilancia commerciale (v.), cioè di non alterare in negativo il rapporto con le esportazioni (v.).
Ai fini fiscali, in particolare per quanto riguarda l'applicazione dei dazi doganali (v.), si distingue tra importazioni definitive e temporanee.
L'importazione definitiva riguarda merci destinate al consumo interno.
Con tale operazione le merci estere vengono nazionalizzate ossia, assolti i diritti doganali, vengono equiparate a quelle nazionali. Ove siano dolosamente sottratti beni al pagamento dei diritti di cui sopra, s'incorre nel reato doganale (contrabbando).
L'importazione temporanea riguarda materie prime, semilavorati ecc., destinati ad essere trasformati per ottenere dei prodotti finiti (fabbricati, in tutto o in parte nel paese importatore) da riesportare.
Sono ammesse stabilmente alla temporanea importazione molte materie prime (materie tessili, materiali metallici, prodotti agricoli, zucchero, glucosio ecc.). Sono accettate anche altre merci, prodotti grezzi ecc., ma caso per caso, mediante apposito procedimento formale che precisa le condizioni da osservare per l'ammissibilità. Presentata la dichiarazione la dogana, per garantirsi in ordine al puntuale pagamento del dazio, degli interessi di mora e di altri eventuali diritti, fissa l'ammontare della cauzione da prestare.
Ai fini dell'applicazione dell'IVA (v.), vengono assoggettate al tributo le importazioni di merci, ivi comprese le operazioni di temporanea importazione e le operazioni di reintroduzione in franchigia doganale (v.) di beni esportati in precedenza.
L'importazione si considera effettuata, ai fini della determinazione della base imponibile (v.) solo allorché la merce abbia raggiunto la sua destinazione; in tal caso la base imponibile comprenderà l'ammontare delle spese di sdoganamento (esclusa l'IVA) delle spese d'inoltro fino al luogo di introduzione nello Stato e, per i beni spediti franco destino, anche l'ammontare delle spese sostenute per l'invio del bene fino al luogo di destinazione.