GEIE

GEIE [Gruppo Europeo d'Interesse Economico]

Organismo associativo comunitario finalizzato a consentire agli imprenditori europei lo svolgimento di iniziative economiche comuni, la realizzazione di proficui rapporti di cooperazione internazionale, nonché la partecipazione congiunta a gare di appalto per la realizzazione di opere pubbliche o private.
Trattasi di uno strumento contrattuale attraverso il quale gli operatori comunitari, senza modificare la propria natura giuridica ed evitando di fare ricorso a complesse formule societarie di difficoltosa gestione, hanno la possibilità di conseguire i livelli dimensionali e le economie di scala (v.) necessari per essere competitivi sul mercato internazionale.
Il GEIE non è un organismo societario, in quanto non ha lo scopo di realizzare profitti per sé stesso (eventuali profitti vanno considerati come profitti dei membri e tra costoro ripartiti secondo la proporzione prevista dal contratto costitutivo); ma non è altresì un'associazione, in quanto la sua attività è strumentale rispetto allo sviluppo dell'attività economica dei partecipanti.
Possono dar vita ad un GEIE:
— le società e gli altri enti giuridici di diritto pubblico o privato costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro della Comunità Europea;
— le persone fisiche che esercitano un'attività industriale, commerciale, artigianale ed agricola;
— i liberi professionisti e coloro che prestino altri servizi nella Comunità.
L'accesso al GEIE dunque non è riservato soltanto agli imprenditori, potendo avvalersene, ad esempio, anche le università, gli istituti di ricerca, le fondazioni e gli enti a carattere scientifico, nonché gli esercenti attività professionali libere.
Il GEIE non può essere costituito solo tra soggetti residenti in un medesimo Stato, in quanto almeno due dei suoi componenti devono appartenere a Stati diversi della Comunità Europea.