Fondo comune di investimento

Fondo comune di investimento

Secondo la definizione contenuta nell’art. 1 del Testo unico finanziario, si tratta di un patrimonio autonomo suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte (cioè non in maniera individuale). Esso è formato dal complesso delle quote di capitale versate dai partecipanti che vengono, poi, investite da società di gestione (v.) del risparmio a ciò autorizzate, in strumenti finanziari (quotati e non quotati nei mercati regolamentati), beni immobili e diritti reali immobiliari, depositi bancari ed altri valori accuratamente selezionati e diversificati al fine di realizzare un effettivo frazionamento dei rischi.
Il fondo è gestito o dalla società di gestione che lo ha istituito (cd. società promotrice) o da altra società di gestione (cd. gestore), mentre la custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità dello stesso è affidata ad una banca depositaria.
I fondi comuni di investimento possono essere classificati in diverse categorie a seconda delle caratteristiche che presentano:
— in base alla forma di investimento dei capitali raccolti, si distinguono: fondo comune di investimento mobiliare, in cui il risparmio viene investito in titoli a reddito fisso o variabile, nazionali ed esteri; fondo comune di investimento immobiliare, in cui il risparmio raccolto viene investito in beni immobili; fondi mercantili, dove i capitali raccolti sono investiti in partite di merci;
— in base alle modalità di raccolta del risparmio si distinguono: fondi chiusi, in cui l’investitore può ottenere il rimborso della sua partecipazione solo a scadenze predeterminate; fondi aperti in cui l’investitore ha diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso della propria quota secondo lo schema di funzionamento del fondo;
— in base alla composizione del patrimonio, si hanno, infine: fondi obbligazionari, fondi azionari, fondi bilanciati, fondi di liquidità e fondi flessibili.
Originariamente disciplinati dalla L. 77/83 e successivamente dalla L. 344/93, a far data dal 1° luglio 1998 i fondi comuni di investimento sono regolati dagli artt. 33 ss. del Testo unico finanziario.
Tra le novità introdotte vi è la possibilità per la società di gestione di esercitare, oltre alla gestione dei fondi, anche il servizio di gestione su base individuale di portafogli d’investimento e di conferire ad intermediari abilitati l’incarico di effettuare, secondo criteri prestabiliti, specifiche scelte d’investimento.
L’art. 36 T.U. definisce i criteri e le regole di comportamento cui devono attenersi tutti i soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti nella gestione del fondo: in specie la società promotrice, il gestore e la banca depositaria devono agire in modo indipendente e nell’interesse dei partecipanti al fondo comune di investimento.
La società di gestione provvede, nell’interesse dei partecipanti, all’esercizio dei diritti di voto, relativi agli strumenti finanziari di pertinenza del fondo; se il gestore è diverso dalla società promotrice, l’esercizio dei suddetti diritti spetta di regola al gestore.
Il fondo comune costituisce patrimonio autonomo, distinto dal patrimonio della società di gestione, da quello di ciascun partecipante e da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società (cd. principio della separazione patrimoniale). Le quote di partecipazione al fondo, tutte di uguale valore e con pari diritti, sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore a scelta dell’investitore.
Il rapporto tra investitore e fondo è disciplinato da un apposito regolamento del fondo che deve essere approvato dalla Banca d’Italia e in cui devono essere definite, tra l’altro, le caratteristiche e il funzionamento del fondo: denominazione, durata, modalità di partecipazione, gamma degli investimenti ecc.