Finanza regionale
Finanza regionale
Insieme degli atti di raccolta di mezzi finanziari e del loro successivo impiego da parte delle Regioni.
Il problema del finanziamento di questi enti territoriali è stato risolto dalla Costituzione prevedendo (art. 119) che le entrate regionali possano provenire da entrate derivanti dai beni patrimoniali e demaniali; tributi autonomi (per le materie e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato), quote di partecipazione a tributi erariali (fissati dalla legge), contributi speciali.
La concreta attuazione del dettato costituzionale ha subito numerose battute d'arresto ed inversioni di tendenza: il sistema delle entrate regionali è stato per lungo tempo basato sulla L. 281/70 che assegnava allo Stato un ruolo centrale, chiamandolo a finanziare il fabbisogno degli enti territoriali attraverso fondi speciali. Il sistema dei trasferimenti statali è stato ridisegnato una prima volta ad opera della L. 158/90 che ha fatto confluire i finanziamenti erariali in due fondi particolari: uno di parte corrente ed uno relativo agli investimenti. Questo disegno ha subito sostanziali modifiche con il collegato alla finanziaria 1996: l'art. 3 della L. 545/95 ha disposto la cessazione dei finanziamenti del Fondo comune e del Fondo per i programmi regionali di sviluppo prevedendo contemporaneamente il trasferimento alla competenza regionale di numerose funzioni.
Con il D.Lgs. 56 del 18 febbraio 2000, infine, sono stati aboliti tutti i trasferimenti erariali a favore delle Regioni a Statuto ordinario (compresi, per espressa previsione, quelli destinati a finanziare il trasporto pubblico e la spesa sanitaria corrente).
Per garantire a tutti i cittadini (prescindendo dalle entrate fiscali delle Regioni di appartenenza) di fruire dei servizi minimi uniformi, presso il Ministero del Tesoro è istituito il Fondo perequativo nazionale, finanziato da una quota della compartecipazione IVA: esso viene ripartito fra le Regioni sulla base della popolazione residente, della dimensione geografica, della capacità fiscale.
Questa progressiva riduzione dei trasferimenti erariali si è accompagnata ad una maggior incidenza delle entrate tributarie sui bilanci regionali: prima la L. 421/92, poi il D.Lgs. 504/92 ed infine i diversi provvedimenti collegati alle finanziarie degli ultimi anni hanno ampliato la percentuale delle entrate derivanti da tributi locali.
Il riordino della fiscalità locale operato dal D.Lgs. 446/97, infine, ha attribuito alle Regioni il gettito dell'IRAP (v.) nonché un'addizionale IRPEF (v.) mentre il D.Lgs. 56/2000 ha previsto una compartecipazione regionale all'IVA.
Insieme degli atti di raccolta di mezzi finanziari e del loro successivo impiego da parte delle Regioni.
Il problema del finanziamento di questi enti territoriali è stato risolto dalla Costituzione prevedendo (art. 119) che le entrate regionali possano provenire da entrate derivanti dai beni patrimoniali e demaniali; tributi autonomi (per le materie e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato), quote di partecipazione a tributi erariali (fissati dalla legge), contributi speciali.
La concreta attuazione del dettato costituzionale ha subito numerose battute d'arresto ed inversioni di tendenza: il sistema delle entrate regionali è stato per lungo tempo basato sulla L. 281/70 che assegnava allo Stato un ruolo centrale, chiamandolo a finanziare il fabbisogno degli enti territoriali attraverso fondi speciali. Il sistema dei trasferimenti statali è stato ridisegnato una prima volta ad opera della L. 158/90 che ha fatto confluire i finanziamenti erariali in due fondi particolari: uno di parte corrente ed uno relativo agli investimenti. Questo disegno ha subito sostanziali modifiche con il collegato alla finanziaria 1996: l'art. 3 della L. 545/95 ha disposto la cessazione dei finanziamenti del Fondo comune e del Fondo per i programmi regionali di sviluppo prevedendo contemporaneamente il trasferimento alla competenza regionale di numerose funzioni.
Con il D.Lgs. 56 del 18 febbraio 2000, infine, sono stati aboliti tutti i trasferimenti erariali a favore delle Regioni a Statuto ordinario (compresi, per espressa previsione, quelli destinati a finanziare il trasporto pubblico e la spesa sanitaria corrente).
Per garantire a tutti i cittadini (prescindendo dalle entrate fiscali delle Regioni di appartenenza) di fruire dei servizi minimi uniformi, presso il Ministero del Tesoro è istituito il Fondo perequativo nazionale, finanziato da una quota della compartecipazione IVA: esso viene ripartito fra le Regioni sulla base della popolazione residente, della dimensione geografica, della capacità fiscale.
Questa progressiva riduzione dei trasferimenti erariali si è accompagnata ad una maggior incidenza delle entrate tributarie sui bilanci regionali: prima la L. 421/92, poi il D.Lgs. 504/92 ed infine i diversi provvedimenti collegati alle finanziarie degli ultimi anni hanno ampliato la percentuale delle entrate derivanti da tributi locali.
Il riordino della fiscalità locale operato dal D.Lgs. 446/97, infine, ha attribuito alle Regioni il gettito dell'IRAP (v.) nonché un'addizionale IRPEF (v.) mentre il D.Lgs. 56/2000 ha previsto una compartecipazione regionale all'IVA.