Discriminazione dei redditi
Discriminazione dei redditi
Espressione che indica il diverso trattamento fiscale dei redditi che il legislatore attua al fine di limitare il fenomeno dell'erosione della base imponibile (v.) e applicare il principio dell'equità verticale (v.). Il primo obiettivo, cioè quello del contenimento dell'erosione, viene perseguito grazie alla cosiddetta discriminazione quantitativa dei redditi, la quale mira ad attenuare la progressività delle imposte (v.), causa del moltiplicarsi del fenomeno, attraverso una duplice azione: la riduzione della base imponibile (v.) rispetto al reddito effettivamente percepito e l'aumento delle aliquote al crescere della base imponibile.
Il rispetto del principio dell'equità verticale può invece essere perseguito grazie alla discriminazione qualitativa dei redditi: essa consiste nell'applicazione alle varie categorie di reddito di un'imposta con aliquote proporzionali e differenziate a seconda della diversa natura e durata dei redditi stessi. In tal modo ogni individuo sopporta l'onere fiscale in base alla propria capacità contributiva (v.).
In Italia la discriminazione quantitativa dei redditi è realizzata solo nell'ambito dell'IRPEF (v.), unica imposta per la quale è prevista la progressività.
Per quanto riguarda la discriminazione qualitativa, per l'IRPEF è stato previsto il meccanismo delle detrazioni (v. Detrazione d'imposta) dall'imposta lorda di quote che tengono conto sia della natura dei redditi che della composizione e condizione economica familiare del possessore del reddito.
Espressione che indica il diverso trattamento fiscale dei redditi che il legislatore attua al fine di limitare il fenomeno dell'erosione della base imponibile (v.) e applicare il principio dell'equità verticale (v.). Il primo obiettivo, cioè quello del contenimento dell'erosione, viene perseguito grazie alla cosiddetta discriminazione quantitativa dei redditi, la quale mira ad attenuare la progressività delle imposte (v.), causa del moltiplicarsi del fenomeno, attraverso una duplice azione: la riduzione della base imponibile (v.) rispetto al reddito effettivamente percepito e l'aumento delle aliquote al crescere della base imponibile.
Il rispetto del principio dell'equità verticale può invece essere perseguito grazie alla discriminazione qualitativa dei redditi: essa consiste nell'applicazione alle varie categorie di reddito di un'imposta con aliquote proporzionali e differenziate a seconda della diversa natura e durata dei redditi stessi. In tal modo ogni individuo sopporta l'onere fiscale in base alla propria capacità contributiva (v.).
In Italia la discriminazione quantitativa dei redditi è realizzata solo nell'ambito dell'IRPEF (v.), unica imposta per la quale è prevista la progressività.
Per quanto riguarda la discriminazione qualitativa, per l'IRPEF è stato previsto il meccanismo delle detrazioni (v. Detrazione d'imposta) dall'imposta lorda di quote che tengono conto sia della natura dei redditi che della composizione e condizione economica familiare del possessore del reddito.