Collocare

Collocare

Operazione consistente nell'attività di distribuzione di strumenti finanziari nuovi o già emessi, offerti rispettivamente in sottoscrizione o in vendita ai risparmiatori.
Le operazioni di collocamento erano disciplinate dalla legge bancaria del 1936; in essa ricevevano una serie di limiti e vincoli posti al fine di contingentare i rischi per il sistema bancario derivanti dalla commistione tra capitale delle banche e capitale industriale.
Attualmente l'attività di collocamento di azioni e obbligazioni rientra tra i servizi d'investimento regolati dal D.Lgs. 58/1998 (Testo Unico della finanza): essa può essere esercitata, quindi, oltre che da banche, anche da SIM (v.) e altri operatori finanziari abilitati, nazionali e non.
La nuova normativa riflette le differenti tipologie che l'operazione può assumere, in specie:
collocamento puro, in cui l'operatore (banca, SIM ecc.) si limita ad effettuare attività di mera assistenza nella fase del collocamento dei titoli sul mercato, percependo una provvigione per l'attività prestata;
collocamento con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, in cui l'operatore, contro provvigione, oltre a prestare assistenza per il collocamento dei titoli si assume l'onere di sottoscrivere in proprio i titoli che restino non collocati al termine dell'operazione;
collocamento con sottoscrizione, in cui l'operatore sottoscrive i titoli che poi collocherà sul mercato nei tempi e nei modi che ritiene più opportuni;
collocamento con acquisto a fermo, in cui l'operatore acquista gli strumenti finanziari già emessi per poi collocarli sul mercato
Da sottolineare, inoltre, che il decreto Eurosim (v.) annovera tra i servizi accessori ossia non ricompresi nella riserva d'esercizio a favore di banche, SIM e operatori finanziari abilitati, i servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di collocamento (v.) e garanzia.