CNEL
CNEL [Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro]
[viale Lubin 2, 00196 Roma; tel. 06/36921]
internet: www.CNEL.it
Organo collegiale, ausiliario di altri enti pubblici, avente rilievo costituzionale, in quanto previsto dalla Costituzione.
La L. 936/86 ha disciplinato ex novo, la composizione, le attribuzioni di quest'organo.
I compiti del CNEL possono così sintetizzarsi:
— funzione consultiva nei confronti delle Camere, del Governo, delle Regioni in materia di economia e di lavoro ed in particolare per tutti i settori economici in cui si attui l'intervento pubblico. I suoi pareri sono facoltativi e non vincolanti: solo per la relazione previsionale e programmatica, predisposta dal Ministro del Tesoro, è previsto il parere preventivo e obbligatorio del CNEL;
— potere di iniziativa legislativa, sempre in materia di economia e lavoro. Tale potere non può estendersi a materie oggetto di leggi costituzionali, tributarie, di bilancio o di accordi e trattati internazionali;
— potere di contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale, formulando osservazioni e proposte nelle stesse materie per le quali è esercitata la funzione consultiva;
— funzione di studio e di indagine nelle materie di propria competenza, sia di propria iniziativa che su richiesta di Camere, Governo, Regioni e Province autonome.
[viale Lubin 2, 00196 Roma; tel. 06/36921]
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Organo collegiale, ausiliario di altri enti pubblici, avente rilievo costituzionale, in quanto previsto dalla Costituzione.
La L. 936/86 ha disciplinato ex novo, la composizione, le attribuzioni di quest'organo.
I compiti del CNEL possono così sintetizzarsi:
— funzione consultiva nei confronti delle Camere, del Governo, delle Regioni in materia di economia e di lavoro ed in particolare per tutti i settori economici in cui si attui l'intervento pubblico. I suoi pareri sono facoltativi e non vincolanti: solo per la relazione previsionale e programmatica, predisposta dal Ministro del Tesoro, è previsto il parere preventivo e obbligatorio del CNEL;
— potere di iniziativa legislativa, sempre in materia di economia e lavoro. Tale potere non può estendersi a materie oggetto di leggi costituzionali, tributarie, di bilancio o di accordi e trattati internazionali;
— potere di contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale, formulando osservazioni e proposte nelle stesse materie per le quali è esercitata la funzione consultiva;
— funzione di studio e di indagine nelle materie di propria competenza, sia di propria iniziativa che su richiesta di Camere, Governo, Regioni e Province autonome.