Clausola di salvaguardia
Clausola di salvaguardia
Clausola dei trattati commerciali internazionali che autorizza uno Stato contraente ad adottare un regime tariffario più oneroso o limitazioni quantitative nei confronti di quei prodotti di altri paesi la cui importazione potrebbe avere effetti negativi sulla produzione nazionale di merci similari.
Una specifica clausola di salvaguardia è prevista dall'articolo 19 del trattato istitutivo del GATT (v.) secondo il quale una nazione, in deroga al regime normalmente previsto, può introdurre misure restrittive temporanee sulle importazioni nel caso in cui vi sia un eccessivo disavanzo della bilancia dei pagamenti (v.) e tale disavanzo possa danneggiare la propria produzione nazionale.
Analoga deroga è prevista dall'articolo 115 del Trattato CE, previo ottenimento della necessaria autorizzazione da parte dei competenti organi comunitari. In tutti i casi è generalmente richiesto un presupposto di necessità, che viene definito in relazione a particolari difficoltà incontrate dal paese per quanto riguarda i movimenti di merci o di capitali o persistenti deficit della bilancia dei pagamenti. L'autorizzazione ad adottare una clausola di salvaguardia è normalmente richiesta per relazioni economiche con paesi terzi e, comunque, in quelle materie in cui non esista una politica comune da parte della Comunità Europea (v. CE).
L'espressione è, inoltre, riferita a quelle clausole che conviene apporre nei contratti con obbligazioni pecuniarie al fine di sfuggire la svalutazione monetaria del credito. Costituiscono esempi di clausola di salvaguardia la clausola oro (v.) e la clausola di indicizzazione (v.).
Clausola dei trattati commerciali internazionali che autorizza uno Stato contraente ad adottare un regime tariffario più oneroso o limitazioni quantitative nei confronti di quei prodotti di altri paesi la cui importazione potrebbe avere effetti negativi sulla produzione nazionale di merci similari.
Una specifica clausola di salvaguardia è prevista dall'articolo 19 del trattato istitutivo del GATT (v.) secondo il quale una nazione, in deroga al regime normalmente previsto, può introdurre misure restrittive temporanee sulle importazioni nel caso in cui vi sia un eccessivo disavanzo della bilancia dei pagamenti (v.) e tale disavanzo possa danneggiare la propria produzione nazionale.
Analoga deroga è prevista dall'articolo 115 del Trattato CE, previo ottenimento della necessaria autorizzazione da parte dei competenti organi comunitari. In tutti i casi è generalmente richiesto un presupposto di necessità, che viene definito in relazione a particolari difficoltà incontrate dal paese per quanto riguarda i movimenti di merci o di capitali o persistenti deficit della bilancia dei pagamenti. L'autorizzazione ad adottare una clausola di salvaguardia è normalmente richiesta per relazioni economiche con paesi terzi e, comunque, in quelle materie in cui non esista una politica comune da parte della Comunità Europea (v. CE).
L'espressione è, inoltre, riferita a quelle clausole che conviene apporre nei contratti con obbligazioni pecuniarie al fine di sfuggire la svalutazione monetaria del credito. Costituiscono esempi di clausola di salvaguardia la clausola oro (v.) e la clausola di indicizzazione (v.).