CICR

CICR [Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio]
[via XX setttembre 97, 00187 Roma; tel. 06/4824690]

Organo costituito nel 1947 con funzioni di alta vigilanza in materia di tutela del risparmio, di esercizio del credito e in materia valutaria.
Fanno parte di questo comitato il Ministro del Tesoro (che lo presiede), il Ministro dei Lavori Pubblici, il Ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato, il Ministro del Commercio con l'Estero, il Ministro per il Coordinamento delle Politiche Agricole, il Ministro delle Finanze, il Ministro delle Politiche Comunitarie.
Partecipa alle riunioni del Comitato (ma senza diritto di voto) anche il Governatore della Banca d'Italia (v.), organo capace di influenzare le scelte politiche dei Ministri, in virtù di alcune competenze proprie in materia creditizia.
Nell'esercizio della funzione di vigilanza in materia valutaria, il CICR è titolare di poteri direttivi nei confronti degli enti che hanno competenze specifiche in materia, quali la Banca d'Italia (v.) e l'Ufficio Italiano cambi (v. UIC).
Nell'esercizio della funzione di vigilanza sull'attività creditizia, invece, il CICR esercita:
poteri consultivi, riguardanti il risparmio ed il credito e tutti quelli relativi al controllo ed alla vigilanza sulle aziende di credito;
poteri deliberativi, concernenti l'adozione di deliberazioni, direttive, autorizzazioni e regolamenti.
Le funzioni del CICR hanno natura amministrativa perché il Comitato non è un organo di rilevanza costituzionale, né gode di quella libertà nella determinazione dei propri fini tipica degli organi di indirizzo politico, dovendosi uniformare alle direttive del CIPE (v.). Le competenze dell'organismo sono stabilite per legge e non possono essere avocate dal Consiglio dei Ministri; infatti, la responsabilità politica ricade sui Ministri partecipanti alla vita del Comitato. La natura amministrativa del CICR comporta che i suoi siano atti di alta amministrazione, impugnabili, in caso di lesione di diritti soggettivi, davanti all'autorità giudiziaria, mentre in caso di lesione di interessi legittimi sono ricorribili innanzi al giudice amministrativo.