Cassa integrazione guadagni
Cassa integrazione guadagni
È un istituto gestito dall'INPS (v.) per dare attuazione al principio della garanzia della continuità della retribuzione intervenendo, in particolare, quando l'azienda sia costretta provvisoriamente a sospendere l'attività produttiva, o a ridurre l'orario di lavoro per:
— situazioni dovute ad eventi transitori non imputabili né all'imprenditore, né agli operai;
— situazioni temporanee di difficoltà del mercato;
— ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale, grave crisi aziendale.
L'intervento della cassa integrazione guadagni può essere di due tipi:
— integrazione salariale ordinaria (cd. CIG), riconducibile alle prime due situazioni sopra menzionate; è dovuta a tutti i dipendenti dell'azienda, ai quali spetta, nel periodo di sospensione del lavoro, una indennità pari all' 80% della retribuzione globale e la normale assistenza sanitaria. La durata massima di tale forma di integrazione è di tre mesi continuativi. Tuttavia, in casi eccezionali, tale periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di un anno. Comunque, l'integrazione disposta per periodi non consecutivi non può superare i dodici mesi in un biennio;
— integrazione salariale straordinaria (cd. CIGS), riconducibile alla terza situazione, è concessa agli operai e agli impiegati sospesi dal lavoro in una misura pari all' 80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate e comunque non superiore alle 40 ore settimanali. L'intervento straordinario (della durata di 1 anno per crisi aziendale e procedure concorsuali; di 2 anni per ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione) si applica ad imprese con almeno 15 dipendenti che presentino un programma di ristrutturazione da attuare al massimo in due anni.
È un istituto gestito dall'INPS (v.) per dare attuazione al principio della garanzia della continuità della retribuzione intervenendo, in particolare, quando l'azienda sia costretta provvisoriamente a sospendere l'attività produttiva, o a ridurre l'orario di lavoro per:
— situazioni dovute ad eventi transitori non imputabili né all'imprenditore, né agli operai;
— situazioni temporanee di difficoltà del mercato;
— ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale, grave crisi aziendale.
L'intervento della cassa integrazione guadagni può essere di due tipi:
— integrazione salariale ordinaria (cd. CIG), riconducibile alle prime due situazioni sopra menzionate; è dovuta a tutti i dipendenti dell'azienda, ai quali spetta, nel periodo di sospensione del lavoro, una indennità pari all' 80% della retribuzione globale e la normale assistenza sanitaria. La durata massima di tale forma di integrazione è di tre mesi continuativi. Tuttavia, in casi eccezionali, tale periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di un anno. Comunque, l'integrazione disposta per periodi non consecutivi non può superare i dodici mesi in un biennio;
— integrazione salariale straordinaria (cd. CIGS), riconducibile alla terza situazione, è concessa agli operai e agli impiegati sospesi dal lavoro in una misura pari all' 80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate e comunque non superiore alle 40 ore settimanali. L'intervento straordinario (della durata di 1 anno per crisi aziendale e procedure concorsuali; di 2 anni per ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione) si applica ad imprese con almeno 15 dipendenti che presentino un programma di ristrutturazione da attuare al massimo in due anni.