Cassa di compensazione e garanzia
Cassa di compensazione e garanzia
Si tratta di una società per azioni (v.) che ha il compito di garantire il buon esito e la compensazione dei contratti uniformi (v. Contratti di Borsa uniformi) a termine, dei contratti stipulati in Borsa (v.) e nel mercato ristretto (v.), delle operazioni svolte sul mercato secondario (v.) dei titoli di Stato (v. MTS).
Coloro che aderiscono alla Cassa di compensazione e garanzia sono divisi in tre categorie: generali, individuali ed indiretti. Tutti gli aderenti devono comunicare gli estremi e la controparte di ogni operazione alla Cassa, che provvede a registrarli, a seconda dei casi, su un conto proprio o su un conto terzi.
Alla fine di ogni giornata di contrattazione la Cassa comunica ad ogni aderente l’importo dei margini iniziali dovuti a garanzia ed a fronte di ogni operazione posta in essere, a meno che l’operazione non abbia determinato la chiusura di posizioni contrattuali già esistenti.
Ai sensi dell’art. 70 del T.U. finanziario (D.Lgs. 58/98), le funzioni di compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati (v. Contratti derivati) effettuate nei mercati regolamentati (v.) sono svolte dalla Cassa di compensazione e garanzia, che diventa controparte di ciascun contraente per ogni contratto uniforme a termine concluso.
Con tale intervento diretto, essa svolge il ruolo di clearing house (v.) assicurando l’immediata compensazione e la chiusura delle diverse posizioni di segno opposto, ed assumendosi il rischio di eventuali inadempimenti di una delle controparti.
La vigilanza sulla Cassa è esercitata dalla CONSOB (v.) e dalla Banca d’Italia (v.). Inoltre la Cassa esercita le attività connesse e strumentali alle funzioni svolte ed ha la facoltà di aderire ad altri sistemi di compensazione e garanzia, italiani ed esteri.
Si tratta di una società per azioni (v.) che ha il compito di garantire il buon esito e la compensazione dei contratti uniformi (v. Contratti di Borsa uniformi) a termine, dei contratti stipulati in Borsa (v.) e nel mercato ristretto (v.), delle operazioni svolte sul mercato secondario (v.) dei titoli di Stato (v. MTS).
Coloro che aderiscono alla Cassa di compensazione e garanzia sono divisi in tre categorie: generali, individuali ed indiretti. Tutti gli aderenti devono comunicare gli estremi e la controparte di ogni operazione alla Cassa, che provvede a registrarli, a seconda dei casi, su un conto proprio o su un conto terzi.
Alla fine di ogni giornata di contrattazione la Cassa comunica ad ogni aderente l’importo dei margini iniziali dovuti a garanzia ed a fronte di ogni operazione posta in essere, a meno che l’operazione non abbia determinato la chiusura di posizioni contrattuali già esistenti.
Ai sensi dell’art. 70 del T.U. finanziario (D.Lgs. 58/98), le funzioni di compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati (v. Contratti derivati) effettuate nei mercati regolamentati (v.) sono svolte dalla Cassa di compensazione e garanzia, che diventa controparte di ciascun contraente per ogni contratto uniforme a termine concluso.
Con tale intervento diretto, essa svolge il ruolo di clearing house (v.) assicurando l’immediata compensazione e la chiusura delle diverse posizioni di segno opposto, ed assumendosi il rischio di eventuali inadempimenti di una delle controparti.
La vigilanza sulla Cassa è esercitata dalla CONSOB (v.) e dalla Banca d’Italia (v.). Inoltre la Cassa esercita le attività connesse e strumentali alle funzioni svolte ed ha la facoltà di aderire ad altri sistemi di compensazione e garanzia, italiani ed esteri.