BOC

BOC [Buoni Obbligazionari Comunali]

Per analogia con i BOT (v.) sono così chiamati i prestiti che possono essere emessi da Comuni, Unioni di Comuni, Città metropolitane, Comunità montane, consorzi fra enti locali. In realtà, l'art. 35 della L. 724/94 riconosce tale facoltà anche a Province e Regioni, per cui dovrebbe parlarsi, più propriamente, di BOP e BOR.
In base alla normativa citata, gli enti locali possono deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari destinati esclusivamente al finanziamento degli investimenti. L'emissione è consentita solo agli enti locali che non si trovino in situazioni di dissesto o di deficit strutturale (art. 35) o che, in caso di dissesto, presentino le seguenti condizioni:
— abbiano registrato un avanzo di amministrazione nei conti consuntivi relativi all'ultimo e al penultimo esercizio precedente quello dell'emissione del prestito e dopo l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
— abbiano interamente ripianato gli eventuali disavanzi di gestione dei servizi pubblici gestiti a mezzo di aziende municipalizzate risultanti dai conti consuntivi del servizio pubblico relativi all'ultimo e al penultimo esercizio precedente a quello dell'emissione del prestito.
Il prestito deve avere scadenza superiore ai cinque anni e la sua emissione deve essere collocata alla pari cioè al prezzo corrispondente al valore nominale. Le cedole potranno essere a tasso fisso o variabile.
Il rendimento trimestrale, semestrale o annuale non può essere superiore, al momento dell'emissione, a quello dei titoli di Stato di pari durata emessi nel mese precedente e maggiorato di un punto. Stali titoli gli enti emittenti devono operare un prelievo a titolo d'imposta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti al possessore se persona fisica.
La delibera dell'ente emittente con cui si approva il prestito, inoltre, deve indicare l'investimento da realizzare, l'importo complessivo, la durata e le modalità di rimborso ed essere corredata del piano di ammortamento finanziario.
Il Decreto del Ministro del Tesoro 8 agosto 1996, n. 457 ha dettato ulteriori condizioni per l'ammissione alla quotazione ufficiale: gli enti locali devono garantire la libera trasferibilità dei titoli, l'idoneità degli stessi ad essere oggetto di liquidazione di Borsa, l'emissione a fronte di un prestito il cui ammontare residuo sia non inferiore a 5 miliardi di lire, una sufficiente diffusione dei titoli.
L'autorizzazione alla quotazione dei BOC spetta alla CONSOB che, sentito il parere del Ministro dell'Interno, accoglie o rigetta entro 3 mesi la richiesta di ammissione a quotazione.