Beni demaniali
Beni demaniali
Beni che, per espressa disposizione di legge, servono a soddisfare bisogni collettivi in modo diretto; per tale motivo essi sono sottoposti a speciali vincoli.
I beni demaniali sono sempre beni immobili o raccolte (c.d. universalità) di beni mobili e devono appartenere ad enti pubblici territoriali (Stato, Regioni, Province, Comuni).
È possibile distinguere il demanio necessario da quello accidentale (o eventuale). Nel primo sono ricompresi tutti quei beni che non possono che appartenere allo Stato o ad altri enti pubblici territoriali. Rientrano in tale categoria il demanio marittimo (il lido del mare, ad esempio), quello idrico e quello militare. Il demanio accidentale, invece, include tutti i beni che possono anche non essere demaniali e che sono tali solo se appartenenti ad uno degli enti suddetti.
Appartengono a questa categoria: il demanio stradale, il demanio ferroviario, il demanio aeronautico, gli acquedotti ed, infine, il demanio storico, archeologico, artistico e culturale. Il regime giuridico dei beni demaniali si sostanzia nei caratteri della:
— inalienabilità: non possono essere trasferiti ad altri soggetti;
— non usucapibilità: il possesso di essi da parte dei terzi non può avere effetto ad alcun fine;
— non espropriabilità: non sono, cioè, suscettibili di espropriazione forzata;
— inammissibilità di diritti altrui: non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.
I beni demaniali possono essere dati in concessione o in locazione; in questo caso è dovuto dal concessionario il pagamento di un canone.
Beni che, per espressa disposizione di legge, servono a soddisfare bisogni collettivi in modo diretto; per tale motivo essi sono sottoposti a speciali vincoli.
I beni demaniali sono sempre beni immobili o raccolte (c.d. universalità) di beni mobili e devono appartenere ad enti pubblici territoriali (Stato, Regioni, Province, Comuni).
È possibile distinguere il demanio necessario da quello accidentale (o eventuale). Nel primo sono ricompresi tutti quei beni che non possono che appartenere allo Stato o ad altri enti pubblici territoriali. Rientrano in tale categoria il demanio marittimo (il lido del mare, ad esempio), quello idrico e quello militare. Il demanio accidentale, invece, include tutti i beni che possono anche non essere demaniali e che sono tali solo se appartenenti ad uno degli enti suddetti.
Appartengono a questa categoria: il demanio stradale, il demanio ferroviario, il demanio aeronautico, gli acquedotti ed, infine, il demanio storico, archeologico, artistico e culturale. Il regime giuridico dei beni demaniali si sostanzia nei caratteri della:
— inalienabilità: non possono essere trasferiti ad altri soggetti;
— non usucapibilità: il possesso di essi da parte dei terzi non può avere effetto ad alcun fine;
— non espropriabilità: non sono, cioè, suscettibili di espropriazione forzata;
— inammissibilità di diritti altrui: non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.
I beni demaniali possono essere dati in concessione o in locazione; in questo caso è dovuto dal concessionario il pagamento di un canone.