BCE

BCE [Banca Centrale Europea]
internet: www.ecb.int

Organismo al quale è affidata la gestione della politica monetaria (v.) nella terza fase del processo di completa unione economica e monetaria (v. UEM).
Secondo quanto prescritto dall’art. 123 del Trattato CE, la BCE è entrata in funzione il 3 maggio 1998, a seguito della nomina del Comitato esecutivo, del Presidente e del Vicepresidente. Con la sua istituzione l’IME, che ha guidato la cooperazione ed il coordinamento delle banche centrali, nel corso della seconda fase, è stato posto in liquidazione e tutte le sue attività e passività sono state automaticamente trasferite alla BCE. Quest’ultima ha ereditato dall’IME anche la sede: l’Euro-Tower.
Il capitale della BCE, che ha piena personalità giuridica, è pari a 5 miliardi di euro (v.) e le Banche centrali (v. BCN) ne sono le sole sottoscrittrici. La quota di capitale da assegnare a ciascuna Banca nazionale è calcolata in base a criteri demografici (popolazione dello Stato membro di appartenenza) ed economici (il PIL degli ultimi 5 anni).
Le Banche centrali, inoltre, conferiscono alla BCE (in proporzione della quota di capitale sottoscritto) le riserve in valuta e DSP (v.) fino ad un ammontare complessivo di 50 miliardi di euro; la BCE ha il pieno diritto di detenere e gestire queste riserve valutarie e ad essa spetta l’approvazione delle operazioni in valuta estera effettuate dagli Stati membri.
Organi della Banca centrale europea sono:
— il Comitato esecutivo, organo decisionale che comprende il Presidente, il Vicepresidente e 4 altri membri. I sei componenti sono nominati di comune accordo dai capi di Stato e di governo dei paesi partecipanti all’area dell’euro (v.) e sono scelti fra cittadini degli Stati membri di riconosciuta competenza nel settore monetario o bancario. Essi durano in carica otto anni.
Il Comitato esecutivo attua la politica monetaria secondo le decisioni e gli indirizzi stabiliti dal Consiglio direttivo, impartendo le necessarie istruzioni alle Banche centrali nazionali. È inoltre responsabile della gestione degli affari correnti della BCE.
Il Comitato delibera a maggioranza semplice dei votanti; ad ogni membro spetta un voto, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità;
— il Consiglio direttivo, che comprende i membri del Comitato esecutivo nonché i governatori delle Banche centrali nazionali. Il Consiglio decide a maggioranza semplice: ogni membro ha diritto ad un voto e anche qui, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Compito dell’organo è quello di adottare gli indirizzi e prendere le decisioni necessarie ad assicurare l’assolvimento dei compiti affidati al SEBC (v.): formula la politica monetaria della Comunità, decide sugli obiettivi monetari intermedi, i tassi d’interesse guida e l’offerta di riserve nel SEBC.
Ad esso spetta, inoltre, deliberare in materia di quote del capitale della BCE (ripartizione delle quote, trasferimento delle riserve valutarie dalle Banche centrali alla BCE, distribuzione e gestione del reddito monetario delle banche centrali);
— il Consiglio generale, che comprende oltre il Presidente e il Vicepresidente della BCE anche tutti i governatori delle quindici Banche centrali dell’Unione europea.
Fra i compiti affidati al Consiglio generale ricordiamo:
— svolgere i compiti transitori della BCE (assume i compiti già dell’IME e fornisce pareri nella fase di preparazione dell’abrogazione delle deroghe);
— partecipare alle funzioni consultive della BCE;
— raccogliere le informazioni statistiche;
— sorveglia il funzionamento dello SME-2 (v.);
— assicura il coordinamento delle politiche monetarie e dei cambi nonché la gestione dei meccanismi di intervento.
Funzione principale della BCE è, così come per qualsiasi altra Banca centrale, il controllo della liquidità. La sorveglianza sulla base monetaria (v.) (la moneta legale e le altre attività finanziarie trasformabili immediatamente in moneta legale) si fonda essenzialmente sui seguenti strumenti:
— l’acquisto e la vendita di titoli (v. Operazioni di mercato aperto);
— la fissazione della riserva minima obbligatoria che gli enti creditizi devono detenere presso le Banche centrali nazionali o presso la stessa BCE;
— le operazioni di credito con gli istituti creditizi e gli altri operatori di mercato ed il tasso a cui tali operazioni avvengono (v. Operazioni su iniziativa delle controparti).
Ulteriori strumenti possono essere individuati, a maggioranza dei due terzi dei votanti, dal Consiglio direttivo.
Altrettanto importante è la funzione di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e le altre istituzioni: è un punto che ha suscitato non pochi problemi poiché non tutti gli Stati membri hanno assegnato alla propria Banca centrale la vigilanza sul sistema creditizio.
La BCE, infine, viene consultata:
— in merito a qualsiasi proposta di atto comunitario che rientri nelle sue competenze;
— dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrano nelle sue competenze.
Può, inoltre, formulare pareri da sottoporre agli organi comunitari su questioni che rientrano nelle sue competenze.
Benché la BCE sia dotata di tutti gli strumenti e di tutte le garanzie per gestire liberamente la politica monetaria della Comunità europea, non è, però, pensabile che questa indipendenza comporti una assoluta irresponsabilità della BCE nei confronti delle istituzioni comunitarie, degli Stati e, soprattutto, dei cittadini. Il Trattato, a tale proposito, prevede che la BCE trasmetta al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione ed al Consiglio europeo una relazione annuale sulle attività del SEBC e sulla politica monetaria dell’anno precedente e dell’anno in corso. Inoltre (art. 15 dello Statuto), la BCE è tenuta a pubblicare ogni settimana un rendiconto finanziario consolidato del SEBC e, ogni tre mesi, rapporti sulle attività dello stesso. È, infine, previsto un controllo giurisdizionale sugli atti ed i comportamenti omissivi della BCE; competente per l’esame e l’interpretazione è la Corte di giustizia.

Approfondimento: A chi risponde la BCE?