Banca
Banca
Impresa la cui attività principale (cd. attività bancaria) consiste nell'esercizio contemporaneo della raccolta di depositi e della concessione di prestiti. In particolare:
— la raccolta del risparmio fra il pubblico comprende qualsiasi forma di raccolta del denaro che renda la banca debitrice della restituzione ed attribuisca al risparmiatore il diritto alla restituzione della somma versata, o addirittura il diritto ad un corrispettivo per il godimento della stessa; tale raccolta può aver luogo sotto ogni forma, quindi anche attraverso contratti diversi da quelli bancari, e fra il pubblico, cioè tra una massa indifferenziata di risparmiatori;
— l'esercizio del credito comprende non solo quei contratti che rendono la banca creditrice di una somma di denaro e la controparte debitrice della restituzione della stessa, ma anche i crediti di firma, cioè la prestazione di garanzie a favore di terzi (ad esempio, l'avallo e la fideiussione bancaria), che attribuiscono il diritto alla restituzione delle somme pagate. Anche tale attività può svolgersi attraverso la stipulazione di contratti diversi da quelli bancari, ma non è necessario che si svolga tra il pubblico: accade spesso, infatti, che la banca sia vincolata istituzionalmente al finanziamento di determinate categorie di soggetti.
L'esercizio congiunto delle due attività, o meglio ancora il collegamento esistente tra di esse, costituisce il criterio essenziale per individuare la nozione di banca e distinguerla da altri intermediari finanziari (v. Trasformazione di liquidità).
L'attività della banca, tuttavia, non si limita soltanto alla raccolta del risparmio ed all'esercizio del credito: accanto a queste attività, essa svolge una serie di operazioni che vengono generalmente denominate servizi bancari (operazioni su titoli per conto della clientela, gestione dei pagamenti per conto della stessa, consulenza finanziaria, amministrazione fiduciaria di patrimoni, depositi di titoli a custodia, cassette di sicurezza ecc.), nonché attività che sono espressione di funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione (servizi di esattoria e tesoreria per enti pubblici, gestione degli incentivi pubblici alle imprese ecc.).
La gamma delle attività che le banche possono svolgere varia, però, da ordinamento ad ordinamento. In Italia, ad esempio, la legge bancaria del 1936 (v.) aveva sancito una netta distinzione fra aziende di credito (v.) ed istituti di credito (v.), tale specializzazione dell'attività bancaria è venuta meno con l'approvazione del D.Lgs. 385/93 (v. Testo Unico Bancario) che, adeguando il nostro ordinamento alle disposizioni dettate dagli organi comunitari, ha abolito qualsiasi criterio di distinzione operativa, temporale ed istituzionale all'interno del sistema creditizio.
Un ulteriore passo verso l'ampliamento del ruolo delle banche all'interno del sistema finanziario è stato compiuto attraverso un processo di riforma normativa che ha avuto inizio con l'approvazione del D.Lgs. 415/1996 (v. Eurosim), e che ha trovato la sua definitiva sistemazione con l'emanazione del D.Lgs. 58/1998.
Quest'ultimo provvedimento, infatti, ha integrato e riordinato in un unico testo le disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie 93/22 (relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari) e 93/6 (relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi), già introdotte dal D.Lgs. 415/1996, coordinandole con le norme relative ai mercati finanziari, agli emittenti e agli intermediari finanziari. Con il recepimento delle citate direttive le banche diventano a pieno titolo operatori del settore finanziario, non avendo più limiti di attività in tale campo.
In realtà la L. 1/91 già includeva ampiamente le banche tra gli intermediari finanziari, in quanto esse potevano essere autorizzate, a norma dell'art. 16, ad esercitare tutte le attività riservate alle SIM (v.). L'unica attività attribuita in modo esclusivo a queste ultime era quella di negoziazione di valori mobiliari, essendo consentito alle banche di negoziare direttamente solo titoli di Stato o garantiti dallo Stato quotati in borsa o ammessi al mercato ristretto (v.).
In pratica, il ruolo delle banche doveva limitarsi essenzialmente a quello di centrale di raccolta di ordini di acquisto e di vendita di valori mobiliari, che dovevano successivamente trasmettere ad una SIM per la loro esecuzione.
Adeguandosi alla direttiva comunitaria, che consente alle banche e alle imprese di investimento comunitarie di operare direttamente nei mercati regolamentati (v.) europei, il nostro legislatore ha dovuto consentire anche alle nostre imprese bancarie l'accesso diretto alle contrattazioni.
È da notare, tuttavia, che in realtà la portata innovatrice della disposizione è meno rivoluzionaria di quanto potrebbe apparire a prima vista. Molte SIM, infatti, erano una diretta emanazione di imprese bancarie che, attraverso la costituzione di società ad hoc, avevano aggirato l'ostacolo costituito dalla riserva di attività a favore delle SIM. Per molte banche si è trattato, in sostanza, di decidere se continuare ad operare attraverso la SIM da loro costituita oppure assumere tale attività in proprio.
Ovviamente, come per gli altri operatori abilitati alla prestazione dei servizi di investimento (es. le SIM), anche per le banche è possibile operare nello svolgimento, di tali servizi su tutto il mercato comunitario e nei paesi extracomunitari (v. Attività ammesse al mutuo riconoscimento) e ciò sia in regime di libera prestazione di servizi che attraverso l'apertura di succursali.
Attività bancarie che beneficiano del mutuo riconoscimento
1. Raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili;
2. Operazioni di prestito (*);
3. Leasing finanziario;
4. Servizi di pagamento;
5. Emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, travellers cheques, lettere di credito);
6. Rilascio di garanzie e di impegni di firma;
7. Operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:
a) strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito ecc.);
b) cambi;
c) strumenti finanziari a termine e opzioni;
d) contratti stassi di cambio e tassi d'interesse;
e) valori mobiliari.
8. Partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;
9. Consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché di consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;
10. Servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking;
11. Gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
12. Custodia e amministrazione di valori mobiliari;
13. Servizi di informazione commerciale;
14. Locazione di cassette di sicurezza;
15. Tutte le attività che ampliano questo allegato alla seconda direttiva CEE n. 89/646.
(*) Comprendono in particolare: credito al consumo; credito con garanzia ipotecaria; factoring, cessioni di credito pro soluto e pro solvendo; credito commerciale (incluso il forfaiting).
Impresa la cui attività principale (cd. attività bancaria) consiste nell'esercizio contemporaneo della raccolta di depositi e della concessione di prestiti. In particolare:
— la raccolta del risparmio fra il pubblico comprende qualsiasi forma di raccolta del denaro che renda la banca debitrice della restituzione ed attribuisca al risparmiatore il diritto alla restituzione della somma versata, o addirittura il diritto ad un corrispettivo per il godimento della stessa; tale raccolta può aver luogo sotto ogni forma, quindi anche attraverso contratti diversi da quelli bancari, e fra il pubblico, cioè tra una massa indifferenziata di risparmiatori;
— l'esercizio del credito comprende non solo quei contratti che rendono la banca creditrice di una somma di denaro e la controparte debitrice della restituzione della stessa, ma anche i crediti di firma, cioè la prestazione di garanzie a favore di terzi (ad esempio, l'avallo e la fideiussione bancaria), che attribuiscono il diritto alla restituzione delle somme pagate. Anche tale attività può svolgersi attraverso la stipulazione di contratti diversi da quelli bancari, ma non è necessario che si svolga tra il pubblico: accade spesso, infatti, che la banca sia vincolata istituzionalmente al finanziamento di determinate categorie di soggetti.
L'esercizio congiunto delle due attività, o meglio ancora il collegamento esistente tra di esse, costituisce il criterio essenziale per individuare la nozione di banca e distinguerla da altri intermediari finanziari (v. Trasformazione di liquidità).
L'attività della banca, tuttavia, non si limita soltanto alla raccolta del risparmio ed all'esercizio del credito: accanto a queste attività, essa svolge una serie di operazioni che vengono generalmente denominate servizi bancari (operazioni su titoli per conto della clientela, gestione dei pagamenti per conto della stessa, consulenza finanziaria, amministrazione fiduciaria di patrimoni, depositi di titoli a custodia, cassette di sicurezza ecc.), nonché attività che sono espressione di funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione (servizi di esattoria e tesoreria per enti pubblici, gestione degli incentivi pubblici alle imprese ecc.).
La gamma delle attività che le banche possono svolgere varia, però, da ordinamento ad ordinamento. In Italia, ad esempio, la legge bancaria del 1936 (v.) aveva sancito una netta distinzione fra aziende di credito (v.) ed istituti di credito (v.), tale specializzazione dell'attività bancaria è venuta meno con l'approvazione del D.Lgs. 385/93 (v. Testo Unico Bancario) che, adeguando il nostro ordinamento alle disposizioni dettate dagli organi comunitari, ha abolito qualsiasi criterio di distinzione operativa, temporale ed istituzionale all'interno del sistema creditizio.
Un ulteriore passo verso l'ampliamento del ruolo delle banche all'interno del sistema finanziario è stato compiuto attraverso un processo di riforma normativa che ha avuto inizio con l'approvazione del D.Lgs. 415/1996 (v. Eurosim), e che ha trovato la sua definitiva sistemazione con l'emanazione del D.Lgs. 58/1998.
Quest'ultimo provvedimento, infatti, ha integrato e riordinato in un unico testo le disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie 93/22 (relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari) e 93/6 (relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi), già introdotte dal D.Lgs. 415/1996, coordinandole con le norme relative ai mercati finanziari, agli emittenti e agli intermediari finanziari. Con il recepimento delle citate direttive le banche diventano a pieno titolo operatori del settore finanziario, non avendo più limiti di attività in tale campo.
In realtà la L. 1/91 già includeva ampiamente le banche tra gli intermediari finanziari, in quanto esse potevano essere autorizzate, a norma dell'art. 16, ad esercitare tutte le attività riservate alle SIM (v.). L'unica attività attribuita in modo esclusivo a queste ultime era quella di negoziazione di valori mobiliari, essendo consentito alle banche di negoziare direttamente solo titoli di Stato o garantiti dallo Stato quotati in borsa o ammessi al mercato ristretto (v.).
In pratica, il ruolo delle banche doveva limitarsi essenzialmente a quello di centrale di raccolta di ordini di acquisto e di vendita di valori mobiliari, che dovevano successivamente trasmettere ad una SIM per la loro esecuzione.
Adeguandosi alla direttiva comunitaria, che consente alle banche e alle imprese di investimento comunitarie di operare direttamente nei mercati regolamentati (v.) europei, il nostro legislatore ha dovuto consentire anche alle nostre imprese bancarie l'accesso diretto alle contrattazioni.
È da notare, tuttavia, che in realtà la portata innovatrice della disposizione è meno rivoluzionaria di quanto potrebbe apparire a prima vista. Molte SIM, infatti, erano una diretta emanazione di imprese bancarie che, attraverso la costituzione di società ad hoc, avevano aggirato l'ostacolo costituito dalla riserva di attività a favore delle SIM. Per molte banche si è trattato, in sostanza, di decidere se continuare ad operare attraverso la SIM da loro costituita oppure assumere tale attività in proprio.
Ovviamente, come per gli altri operatori abilitati alla prestazione dei servizi di investimento (es. le SIM), anche per le banche è possibile operare nello svolgimento, di tali servizi su tutto il mercato comunitario e nei paesi extracomunitari (v. Attività ammesse al mutuo riconoscimento) e ciò sia in regime di libera prestazione di servizi che attraverso l'apertura di succursali.
Attività bancarie che beneficiano del mutuo riconoscimento
1. Raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili;
2. Operazioni di prestito (*);
3. Leasing finanziario;
4. Servizi di pagamento;
5. Emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, travellers cheques, lettere di credito);
6. Rilascio di garanzie e di impegni di firma;
7. Operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:
a) strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito ecc.);
b) cambi;
c) strumenti finanziari a termine e opzioni;
d) contratti stassi di cambio e tassi d'interesse;
e) valori mobiliari.
8. Partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;
9. Consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché di consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;
10. Servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking;
11. Gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
12. Custodia e amministrazione di valori mobiliari;
13. Servizi di informazione commerciale;
14. Locazione di cassette di sicurezza;
15. Tutte le attività che ampliano questo allegato alla seconda direttiva CEE n. 89/646.
(*) Comprendono in particolare: credito al consumo; credito con garanzia ipotecaria; factoring, cessioni di credito pro soluto e pro solvendo; credito commerciale (incluso il forfaiting).