Autorità di regolazione per i servizi di pubblica utilità
Autorità di regolazione per i servizi di pubblica utilità
Autorità (v. Authority) istituite al fine di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei settori delle public utilities (v.).
In previsione della privatizzazione delle imprese erogatrici di servizi pubblici di rete (l'ENEL, le aziende degli enti locali competenti per l'erogazione del gas ecc.), la L. 481/1995 ha previsto di affidare il controllo dei costi, dei prezzi e della qualità dei servizi ad appositi organismi autonomi con funzioni di regolazione e vigilanza. Trattandosi di settori di mercato caratterizzati dalla presenza di monopoli naturali (v.) si è, infatti, cercato di evitare che la privatizzazione degli enti pubblici comportasse la creazione di ingiustificate posizioni di privilegio a favore di imprenditori privati o che alcuni utenti fossero discriminati.
Le autorià previste dalla legge sono due: una è competente per l'energia elettrica ed il gas, l'altra per le telecomunicazioni.
L'autorità per l'energia, in particolare, stabilisce e verifica la qualità dei servizi, fissa le tariffe secondo la metodologia del price cap (v.), può sanzionare comportamenti lesivi dell'interesse pubblico e tutela gli utenti che facciano reclamo. I suoi componenti (tre membri scelti fra persone dotate di alta professionalità e competenza nel settore) sono nominati dal Governo previo parere favorevole delle commissioni parlamentari competenti.
L'autorità garante per le comunicazioni, invece, ha competenza nei settori delle telecomunicazioni e dell'audiovisivo (radio e televisioni): ad essa spetta definire le misure di sicurezza delle comunicazioni, elabora i piani di assegnazione sulle frequenze, vigila sulla conformità dei servizi e dei prodotti alle prescrizioni di legge.
A differenza dell'Authority per l'energia (tipico organismo di regolazione), dunque, l'autorità per le comunicazioni presenta caratteristiche che la avvicinano ad organismi di controllo indipendenti quali la Banca d'Italia (v.) o l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (v.): il recepimento della normativa comunitaria in materia di concorrenza nelle comunicazioni, infatti, ha permesso un miglior funzionamento dei meccanismi di mercato e, di conseguenza, una minore necessità di interventi di operatori pubblici.
Autorità (v. Authority) istituite al fine di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei settori delle public utilities (v.).
In previsione della privatizzazione delle imprese erogatrici di servizi pubblici di rete (l'ENEL, le aziende degli enti locali competenti per l'erogazione del gas ecc.), la L. 481/1995 ha previsto di affidare il controllo dei costi, dei prezzi e della qualità dei servizi ad appositi organismi autonomi con funzioni di regolazione e vigilanza. Trattandosi di settori di mercato caratterizzati dalla presenza di monopoli naturali (v.) si è, infatti, cercato di evitare che la privatizzazione degli enti pubblici comportasse la creazione di ingiustificate posizioni di privilegio a favore di imprenditori privati o che alcuni utenti fossero discriminati.
Le autorià previste dalla legge sono due: una è competente per l'energia elettrica ed il gas, l'altra per le telecomunicazioni.
L'autorità per l'energia, in particolare, stabilisce e verifica la qualità dei servizi, fissa le tariffe secondo la metodologia del price cap (v.), può sanzionare comportamenti lesivi dell'interesse pubblico e tutela gli utenti che facciano reclamo. I suoi componenti (tre membri scelti fra persone dotate di alta professionalità e competenza nel settore) sono nominati dal Governo previo parere favorevole delle commissioni parlamentari competenti.
L'autorità garante per le comunicazioni, invece, ha competenza nei settori delle telecomunicazioni e dell'audiovisivo (radio e televisioni): ad essa spetta definire le misure di sicurezza delle comunicazioni, elabora i piani di assegnazione sulle frequenze, vigila sulla conformità dei servizi e dei prodotti alle prescrizioni di legge.
A differenza dell'Authority per l'energia (tipico organismo di regolazione), dunque, l'autorità per le comunicazioni presenta caratteristiche che la avvicinano ad organismi di controllo indipendenti quali la Banca d'Italia (v.) o l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (v.): il recepimento della normativa comunitaria in materia di concorrenza nelle comunicazioni, infatti, ha permesso un miglior funzionamento dei meccanismi di mercato e, di conseguenza, una minore necessità di interventi di operatori pubblici.