Autorità garante della concorrenza e del mercato
Autorità garante della concorrenza e del mercato
Istituita con la legge antitrust (v.), ha la funzione di vigilare sul rispetto della normativa antimonopolistica, con ampi poteri istruttori e decisionali per il ripristino delle condizioni di concorrenza effettiva.
Composta da un presidente e da quattro membri nominati di comune accordo dai presidenti delle due Camere, ha il potere di:
— vigilare sull'applicazione delle disposizioni antitrust, al fine di consentire che la concorrenza dei mercati si svolga nel rispetto delle norme di legge;
— svolgere indagini ed espletare istruttorie nei casi in cui la concorrenza appaia impedita, ristretta o falsata;
— indirizzare diffide ed irrogare sanzioni amministrative pecuniarie, nonché prescrivere le misure necessarie per impedire che si producano effetti distorsivi della concorrenza, ovvero per ripristinare condizioni di concorrenza effettiva;
— segnalare al Parlamento ed al Governo situazioni distorsive della concorrenza e del corretto funzionamento dei mercati;
— presentare relazioni al Governo;
— formulare pareri in casi determinati, ovvero quando il presidente del Consiglio dei Ministri li richieda.
L'Autorità, inoltre, ha competenze in materia di pubblicità ingannevole e, a seguito della soppressione dell'Authority (v.) per la radiodiffusione e l'editoria, vigila sull'applicazione della normativa della concorrenza anche in questo settore.
Istituita con la legge antitrust (v.), ha la funzione di vigilare sul rispetto della normativa antimonopolistica, con ampi poteri istruttori e decisionali per il ripristino delle condizioni di concorrenza effettiva.
Composta da un presidente e da quattro membri nominati di comune accordo dai presidenti delle due Camere, ha il potere di:
— vigilare sull'applicazione delle disposizioni antitrust, al fine di consentire che la concorrenza dei mercati si svolga nel rispetto delle norme di legge;
— svolgere indagini ed espletare istruttorie nei casi in cui la concorrenza appaia impedita, ristretta o falsata;
— indirizzare diffide ed irrogare sanzioni amministrative pecuniarie, nonché prescrivere le misure necessarie per impedire che si producano effetti distorsivi della concorrenza, ovvero per ripristinare condizioni di concorrenza effettiva;
— segnalare al Parlamento ed al Governo situazioni distorsive della concorrenza e del corretto funzionamento dei mercati;
— presentare relazioni al Governo;
— formulare pareri in casi determinati, ovvero quando il presidente del Consiglio dei Ministri li richieda.
L'Autorità, inoltre, ha competenze in materia di pubblicità ingannevole e, a seguito della soppressione dell'Authority (v.) per la radiodiffusione e l'editoria, vigila sull'applicazione della normativa della concorrenza anche in questo settore.