Abuso di posizione dominante
Abuso di posizione dominante
Nel diritto antitrust comunitario (v. Antitrust) una delle fattispecie vietate di limitazione della concorrenza (v.) effettiva.
Si ha posizione dominante sul mercato quando una o più imprese possono influire in misura sostanziale sulle decisioni di altri agenti economici mediante una strategia indipendente, sottraendosi così ad una concorrenza effettiva. La possibilità di fissare i prezzi a proprio piacimento è senz'altro l'indizio più sicuro dell'esistenza di una posizione dominante.
Non è necessaria, invece, l'esistenza di un vero e proprio monopolio di fatto: non occorre, cioè, che sia stata effettivamente eliminata ogni concorrenza, bastando la possibilità per una o più imprese di eliminare dal mercato, a proprio piacimento, le imprese concorrenti.
L'assunzione di una posizione dominante è dunque vietata solo quando viene sfruttata abusivamente.
L'art. 82 (ex art. 86) del Trattato CE (v.) e la normativa italiana (L. 287/90) vietano l'abuso di posizione dominante da parte di una o più imprese all'interno del mercato nazionale nella misura in cui sia pregiudizievole al commercio tra gli Stati membri e specificano, con elencazione non tassativa, che esso si realizza attraverso le seguenti pratiche:
— imporre prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;
— impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il processo tecnologico, a danno dei consumatori;
— applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare ingiustificati svantaggi per la concorrenza;
— subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi.
Nel diritto antitrust comunitario (v. Antitrust) una delle fattispecie vietate di limitazione della concorrenza (v.) effettiva.
Si ha posizione dominante sul mercato quando una o più imprese possono influire in misura sostanziale sulle decisioni di altri agenti economici mediante una strategia indipendente, sottraendosi così ad una concorrenza effettiva. La possibilità di fissare i prezzi a proprio piacimento è senz'altro l'indizio più sicuro dell'esistenza di una posizione dominante.
Non è necessaria, invece, l'esistenza di un vero e proprio monopolio di fatto: non occorre, cioè, che sia stata effettivamente eliminata ogni concorrenza, bastando la possibilità per una o più imprese di eliminare dal mercato, a proprio piacimento, le imprese concorrenti.
L'assunzione di una posizione dominante è dunque vietata solo quando viene sfruttata abusivamente.
L'art. 82 (ex art. 86) del Trattato CE (v.) e la normativa italiana (L. 287/90) vietano l'abuso di posizione dominante da parte di una o più imprese all'interno del mercato nazionale nella misura in cui sia pregiudizievole al commercio tra gli Stati membri e specificano, con elencazione non tassativa, che esso si realizza attraverso le seguenti pratiche:
— imporre prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;
— impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il processo tecnologico, a danno dei consumatori;
— applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare ingiustificati svantaggi per la concorrenza;
— subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi.