Zone climatiche

Tra le norme che disciplinano l’esercizio dell’impianto di riscaldamento, con finalità di contenimento dei consumi energetici, fondamentale è l’art. 2 del D.P.R. 26-8-1993, n. 412, il quale, in attuazione dell’art. 4, 4° co., della L. 9-1-1991, n. 10, suddivide il territorio nazionale in sei zone climatiche, per ciascuna delle quali l’accensione degli impianti termici è consentita solo per un certo numero di ore al giorno in determinati periodi dell’anno. La suddivisione è operata in funzione dei gradi-giorno, indipendentemente dalla ubicazione geografica delle diverse località, intendendo il legislatore per gradi-giorno «la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell’ambiente, convenzionalmente fissata a 20 gradi centigradi, e la temperatura media esterna giornaliera»: per calcolare i gradi-giorno maturati durante il corso di una giornata sarà, perciò, sufficiente determinare la differenza tra la temperatura media da considerarsi normale (che è, per convenzione, di 20 gradi centigradi) e quella media esterna, sì che se quest’ultima è, ad esempio, di 8 gradi centigradi, i gradi-giorno maturati in quella giornata saranno pari a 12.
Le zone sono così suddivise:
Zona A
: Comuni che presentano un numero di gradi-giorno non superiore a 600, nei quali l’esercizio degli impianti termici è consentito nel limite massimo delle 6 ore giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
Zona B
: Comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900, nei quali l’esercizio degli impianti termici è consentito nel limite massimo delle 8 ore giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
Zona C
: Comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400, nei quali l’esercizio degli impianti termici è consentito nel limite massimo delle 10 ore giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
Zona D
: Comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100, nei quali l’esercizio degli impianti termici è consentito nel limite massimo delle 12 ore giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
Zona E
: Comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000, nei quali l’esercizio degli impianti termici è consentito nel limite massimo delle 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
Zona F
: Comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000, nei quali l’esercizio degli impianti termici è consentito senza alcuna limitazione.
Al di fuori dei periodi normativamente previsti, gli impianti possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio, e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime.
I sindaci, tuttavia, su conforme delibera immediatamente esecutiva della giunta comunale, possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti, sia per i centri abitati, sia per i singoli immobili.
In ogni caso la durata di attivazione (salvo che si tratti di impianti ubicati nella zona F) deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
Naturalmente spetta all’assemblea condominiale decidere, nel rispetto della descritta normativa, l’orario di accensione e di spegnimento dell’impianto, contemperando interessi eterogenei: da un lato, infatti, si devono soddisfare, per quanto possibile, le esigenze dei condòmini più freddolosi e delle persone anziane che desiderano la messa in funzione per l’intera giornata, dall’altro, il contrapposto interesse di chi, per converso, soffra il caldo, il quale desidera un funzionamento limitato al minimo.