Zerbini e tappeti
Ciascun condòmino ha il diritto di usare del pianerottolo, per collocare davanti alla porta di ingresso alla sua proprietà esclusiva uno zerbino, un tappeto o altro oggetto ornamentale (es. piante), al fine di apportare al vano delle scale una vantaggio igienico, come nel caso dello zerbino, o meramente estetico, come nel caso in cui si provveda alla collocazione di piante o di statue decorative.
Il fondamento di tale prerogativa è da rinvenire nell’art. 1102, 1° co., c.c., che regola l’uso della cosa comune ad opera dei partecipanti alla comunione e che, con riguardo al condominio negli edifici, deve ritenersi operante in virtù del rinvio alla disciplina sulla comunione in generale operato dall’art. 1139 c.c. per tutto quanto non espressamente previsto dagli artt. 1117 e ss. c.c.
A norma del cit. art. 1102 c.c., ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Ne deriva, con riguardo all’uso dei pianerottoli, che la collocazione di suppellettili, ad opera di taluno dei condòmini, deve avvenire con modalità tali da non comportare alcun disagio per gli altri: così, ad esempio, deve ritenersi non consentita la collocazione di zerbini o di piante decorative nelle parti più vicine alle rampe delle scale, in maniera tale da costringere gli altri condòmini a disagevoli o pericolose manovre di aggiramento, perché una siffatta modalità d’uso dei pianerottoli intensificherebbe in maniera del tutto illegittima il rischio generico già naturalmente connesso all’uso delle scale e si risolverebbe, perciò, per quegli stessi condòmini, in un apprezzabile svantaggio, in violazione del principio, affermato dall’art. 1102, 1° co., c.c., secondo cui l’uso della cosa comune, da parte di uno dei partecipanti alla comunione, non deve impedire agli altri un uso della stessa tendenzialmente paritario.
Il fondamento di tale prerogativa è da rinvenire nell’art. 1102, 1° co., c.c., che regola l’uso della cosa comune ad opera dei partecipanti alla comunione e che, con riguardo al condominio negli edifici, deve ritenersi operante in virtù del rinvio alla disciplina sulla comunione in generale operato dall’art. 1139 c.c. per tutto quanto non espressamente previsto dagli artt. 1117 e ss. c.c.
A norma del cit. art. 1102 c.c., ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Ne deriva, con riguardo all’uso dei pianerottoli, che la collocazione di suppellettili, ad opera di taluno dei condòmini, deve avvenire con modalità tali da non comportare alcun disagio per gli altri: così, ad esempio, deve ritenersi non consentita la collocazione di zerbini o di piante decorative nelle parti più vicine alle rampe delle scale, in maniera tale da costringere gli altri condòmini a disagevoli o pericolose manovre di aggiramento, perché una siffatta modalità d’uso dei pianerottoli intensificherebbe in maniera del tutto illegittima il rischio generico già naturalmente connesso all’uso delle scale e si risolverebbe, perciò, per quegli stessi condòmini, in un apprezzabile svantaggio, in violazione del principio, affermato dall’art. 1102, 1° co., c.c., secondo cui l’uso della cosa comune, da parte di uno dei partecipanti alla comunione, non deve impedire agli altri un uso della stessa tendenzialmente paritario.