Voto in assemblea
L’art. 1136 c.c., facendo riferimento, per l’approvazione delle delibere assembleari, ad un determinato numero di partecipanti al condominio (c.d. maggioranze per teste) e ad un determinato valore dell’edificio condominiale rappresentato dalle rispettive quote (c.d. maggioranze per quote), comporta che ogni condòmino intervenuto all’assemblea possa esprimere un solo voto, qualunque sia l’entità della quota che egli rappresenta ed indipendentemente dal fatto che questa sia costituita da una o da più unità immobiliari.
La ratio di ciò risiede nell’autonoma rilevanza attribuita al voto personale rispetto al valore, sia pure minimo, della quota rappresentata dal singolo condòmino (Cass. 9-12-1988, n. 6671): si vuole evitare, in altri termini, che i titolari di una più elevata rappresentanza millesimale prevarichino sulla maggioranza numerica degli altri condòmini.
La ratio di ciò risiede nell’autonoma rilevanza attribuita al voto personale rispetto al valore, sia pure minimo, della quota rappresentata dal singolo condòmino (Cass. 9-12-1988, n. 6671): si vuole evitare, in altri termini, che i titolari di una più elevata rappresentanza millesimale prevarichino sulla maggioranza numerica degli altri condòmini.