Villette a schiera
Tali ville sono generalmente disposte l’una accanto all’altra, in pianta circolare o ellittica ovvero in altra forma geometrica, in guisa da formare un complesso unitario, e pur avendo in comune qualche parte (es. il cancello ad apertura automatica, il cortile, i lampioni), sono divise l’una dall’altra, tanto che ciascuna ha un proprio numero civico.
Discussa è l’applicabilità alle parti comuni di complessi di tal genere della disciplina generale della comunione o di quella più specifica del condominio.
In dottrina si è sottolineato, da un lato, che nelle c.d. «schiere» vi sono certamente parti che devono ritenersi comuni ai singoli alloggi di cui una schiera si compone (SCALETTARIS) e, dall’altro, che nelle c.d. «villette a schiera» mancano le porzioni di piano e, soprattutto, manca l’edificio originario, intendendendosi per tale un unico fabbricato che può, per l’appunto, essere diviso in orizzontale dando luogo a diverse unità abitative, le une sopra le altre (TERZAGO). Il primo rilievo porta a ritenere che la disciplina condominiale (artt. 1117-1139 c.c.) debba trovare applicazione anche con riguardo alle villette a schiera, anche se limitatamente alle strutture e agli impianti che queste stesse hanno in comune, e comunque con specifici adattamenti. La seconda considerazione implica, per converso, l’applicabilità, sia pure parziale e sempre con i necessari adattamenti, della più generale disciplina sulla comunione (artt. 1100-1116 c.c.).
In ogni caso resta sottratto alla disciplina del condominio, o a quella della comunione, per essere ricondotto a quella dei rapporti di buon vicinato, qualsiasi altro aspetto dei rapporti tra i singoli proprietari delle ville che esuli dai rapporti concernenti le parti comuni.
Discussa è l’applicabilità alle parti comuni di complessi di tal genere della disciplina generale della comunione o di quella più specifica del condominio.
In dottrina si è sottolineato, da un lato, che nelle c.d. «schiere» vi sono certamente parti che devono ritenersi comuni ai singoli alloggi di cui una schiera si compone (SCALETTARIS) e, dall’altro, che nelle c.d. «villette a schiera» mancano le porzioni di piano e, soprattutto, manca l’edificio originario, intendendendosi per tale un unico fabbricato che può, per l’appunto, essere diviso in orizzontale dando luogo a diverse unità abitative, le une sopra le altre (TERZAGO). Il primo rilievo porta a ritenere che la disciplina condominiale (artt. 1117-1139 c.c.) debba trovare applicazione anche con riguardo alle villette a schiera, anche se limitatamente alle strutture e agli impianti che queste stesse hanno in comune, e comunque con specifici adattamenti. La seconda considerazione implica, per converso, l’applicabilità, sia pure parziale e sempre con i necessari adattamenti, della più generale disciplina sulla comunione (artt. 1100-1116 c.c.).
In ogni caso resta sottratto alla disciplina del condominio, o a quella della comunione, per essere ricondotto a quella dei rapporti di buon vicinato, qualsiasi altro aspetto dei rapporti tra i singoli proprietari delle ville che esuli dai rapporti concernenti le parti comuni.