Vigilanza

Il servizio di vigilanza diurna o notturna, quando è reso nell’interesse comune dei condòmini (e, quindi, anche per la tutela delle parti comuni dell’edificio), è analogo a quello di portierato e può essere, perciò, istituito anche su delibera adottata dalla maggioranza dei condòmini.
Trattandosi di un servizio reso nell’interesse di tutti i partecipanti al condominio, le spese di vigilanza fanno carico a tutti i condòmini in proporzione delle rispettive quote millesimali.
Talvolta, però, l’istituzione del servizio viene richiesta soltanto da alcuni condòmini per la tutela delle loro proprietà esclusive. In tal caso può parlarsi non di servizio reso nell’interesse di tutti i condòmini, bensì di servizio privato, la cui istituzione esula dalle attribuzioni dell’assemblea: una eventuale delibera di istituzione, perciò, anche se adottata dall’assemblea con il consenso della maggioranza, non può operare nei confronti degli assenti o dissenzienti, ai quali, di conseguenza, non può essere imposta alcuna spesa (TAMBORRINO).