Tubazioni comuni passanti per proprietà esclusive
Le opere di riparazione, manutenzione e sostituzione delle tubazioni comuni incorporate in unità immobiliari di proprietà esclusiva comportano spesso la necessità di praticare aperture talora di rilevanti dimensioni in pareti e pavimenti e, quindi, dei costi ben più elevati di quelli che si sopporterebbero se le tubazioni da riparare fossero racchiuse in vani autonomi: è di tutta evidenza, perciò, come tali opere possano implicare il rifacimento di interi pavimenti, di intere tappezzerie e così via.
Questi costi aggiuntivi devono essere sostenuti da tutti i partecipanti al condominio (compreso quello nella cui proprietà esclusiva debbano essere effettuati i lavori) in proporzione alle rispettive quote millesimali. Naturalmente possono aversi eccezioni a tale regola: così, ad esempio, «se la canna fumaria, o la colonna di fognatura, o una colonna montante idrica o del riscaldamento, servono solo un determinato gruppo di condòmini, la spesa andrà ripartita solo fra questi, sempre in base alle rispettive quote millesimali» (TAMBORRINO).
Quanto detto vale anche per l’eventuale risarcimento del danno arrecato ad una proprietà esclusiva da un guasto delle tubazioni comuni. Alle spese per la riparazione deve partecipare, trattandosi di un danno derivato da vizi o da cattiva manutenzione delle parti comuni, anche il danneggiato, in proporzione al valore millesimale della sua proprietà, e nell’ipotesi di danni parzialmente coperti da polizza assicurativa, i criteri testé illustrati si applicano alla sola parte di danno scoperta.
Questi costi aggiuntivi devono essere sostenuti da tutti i partecipanti al condominio (compreso quello nella cui proprietà esclusiva debbano essere effettuati i lavori) in proporzione alle rispettive quote millesimali. Naturalmente possono aversi eccezioni a tale regola: così, ad esempio, «se la canna fumaria, o la colonna di fognatura, o una colonna montante idrica o del riscaldamento, servono solo un determinato gruppo di condòmini, la spesa andrà ripartita solo fra questi, sempre in base alle rispettive quote millesimali» (TAMBORRINO).
Quanto detto vale anche per l’eventuale risarcimento del danno arrecato ad una proprietà esclusiva da un guasto delle tubazioni comuni. Alle spese per la riparazione deve partecipare, trattandosi di un danno derivato da vizi o da cattiva manutenzione delle parti comuni, anche il danneggiato, in proporzione al valore millesimale della sua proprietà, e nell’ipotesi di danni parzialmente coperti da polizza assicurativa, i criteri testé illustrati si applicano alla sola parte di danno scoperta.