Terrazza a livello

Per terrazza a livello (fig. 35) deve intendersi quella superficie scoperta posta alla sommità di alcuni vani e, nel contempo, sullo stesso piano di altri, dei quali costituisce strutturalmente e funzionalmente una parte integrante, di modo che essa deve ritenersi destinata non solo e non tanto a coprire una parte del fabbricato, ma soprattutto a dare possibilità di espansione e ulteriore comodità all’appartamento cui è contigua, costituendo di esso una proiezione all’aperto. Ricorrendo tale situazione, la funzione della terrazza quale accessorio rispetto all’alloggio posto allo stesso livello, prevale su quella di copertura dell’appartamento sottostante e, se dal titolo non risulta il contrario, la terrazza medesima deve ritenersi appartenente al proprietario del contiguo alloggio di cui strutturalmente e funzionalmente è parte integrante (Cass. 18-8-1990, n. 8394).
È palese la differenza esistente tra la terrazza a livello ed il lastrico solare: la funzione essenziale di quest’ultimo è infatti quella di fornire copertura al fabbricato, mentre tale funzione è per la terrazza a livello soltanto sussidiaria (Cass. 28-4-1986, n. 2924).
La terrazza a livello va altresì distinta dalla terrazza, che è che «un lastrico solare caratterizzato da rifiniture più accurate che ne permettono un uso migliore» (DE GRANDI). La terrazza è quindi assimilabile in tutto e per tutto al lastrico solare, con conseguente applicabilità del regime giuridico previsto per quest’ultimo.
Il diritto di proprietà sulla terrazza che svolge, seppure in via secondaria, funzione di copertura dell’unità immobiliare sottostante, non è tuttavia un diritto assoluto di dominio e disposizione, ma è limitato dal concorrente diritto dei condòmini sottostanti a che la terrazza stessa adempia la propria funzione di copertura, con la conseguenza che il proprietario non ha possibilità di demolirla (Cass. 13-11-1961, n. 2651).
Il proprietario esclusivo della terrazza a livello può compiere opere nella sua proprietà, nel rispetto del decoro architettonico dell’edificio e delle norme sulle distanze legali. Nel caso in cui tali opere presuppongano l’utilizzazione del muro comune (es. installazione di una pensilina) ai limiti appena esposti bisogna aggiungere quelli previsti dall’art. 1102 c.c., con il conseguente divieto di alterare la destinazione del bene comune, e di impedire agli altri condòmini di farne parimenti uso secondo il loro diritto.