Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
Si tratta di un tributo comunale che colpisce coloro i quali occupino o detengano locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso siano essi adibiti. Ne sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui è istituito e attivato o comunque reso in maniera continuativa il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formino di regola rifiuti speciali, tossici e nocivi: allo smaltimento di questi ultimi, infatti, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, gli stessi produttori.
Il tributo è però destinato ad essere soppresso (prevedibilmente dal gennaio 2000) e ad essere sostituito da una nuova tariffa composta:
— da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio (riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti);
— da una quota rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio).
Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formino di regola rifiuti speciali, tossici e nocivi: allo smaltimento di questi ultimi, infatti, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, gli stessi produttori.
Il tributo è però destinato ad essere soppresso (prevedibilmente dal gennaio 2000) e ad essere sostituito da una nuova tariffa composta:
— da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio (riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti);
— da una quota rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio).