Strade private o vicinali
Per strada privata o vicinale si intende «una diramazione dalla strada pubblica, costruita su suolo privato, che permette l’accesso ad edifici o lotti di terreno da parte di chi vi abita o li utilizza» (TAMBORRINO).
Le strade private si dicono carraie quando hanno una dimensione sufficiente al transito dei veicoli o degli automezzi, e pedonali negli altri casi.
Generalmente esse appartengono in comunione ai proprietari degli edifici o dei lotti di terreno che vi hanno accesso e qualora siano destinate a servire blocchi di fabbricati facenti parte di un supercondominio costituiscono parti comuni di quest’ultimo. Nel primo caso le quote di comproprietà devono presumersi uguali se non risulta il contrario dagli atti di acquisto o dagli atti relativi alla costruzione della strada, mentre nel secondo caso l’estensione del diritto di ciascun condòmino sulla strada medesima deve essere commisurato al valore millesimale della sua proprietà esclusiva.
In altri casi, invece, la strada privata è di proprietà esclusiva di uno degli utenti e gli altri hanno diritto di fruirne a titolo di servitù.
Le strade private si dicono carraie quando hanno una dimensione sufficiente al transito dei veicoli o degli automezzi, e pedonali negli altri casi.
Generalmente esse appartengono in comunione ai proprietari degli edifici o dei lotti di terreno che vi hanno accesso e qualora siano destinate a servire blocchi di fabbricati facenti parte di un supercondominio costituiscono parti comuni di quest’ultimo. Nel primo caso le quote di comproprietà devono presumersi uguali se non risulta il contrario dagli atti di acquisto o dagli atti relativi alla costruzione della strada, mentre nel secondo caso l’estensione del diritto di ciascun condòmino sulla strada medesima deve essere commisurato al valore millesimale della sua proprietà esclusiva.
In altri casi, invece, la strada privata è di proprietà esclusiva di uno degli utenti e gli altri hanno diritto di fruirne a titolo di servitù.