Sporti
[vedi anche Finestre; Luci e vedute]
Sono sporgenze dalla linea verticale del muro e, in linea di massima, la loro disciplina non si discosta da quella dei balconi.
La costruzione di sporti sul cortile comune deve ritenersi legittima se realizzata in maniera tale da non pregiudicarne la naturale destinazione, che è quella di dare aria e luce alle unità immobiliari che vi prospettano e di consentire il passaggio di persone e cose. Essa, inoltre, non deve impedire, o menomare, l’uso paritario che gli altri condòmini hanno il diritto di fare del cortile in relazione alle prospettive offerte dalla struttura ed ubicazione delle rispettive proprietà solitarie. Parimenti la costruzione di sporti su un viale o su strada comune è legittima nella misura in cui non pregiudichi il transito dei condòmini.
Con riguardo agli sporti chiusi, in particolare, la giurisprudenza ha precisato che essi, essendo, analogamente ai balconi, elementi accidentali rispetto alla struttura del fabbricato e non avendo, perciò, quella stessa funzione portante che è assolta da pilastri ed architravi, non costituiscono parti comuni, anche se inseriti nella facciata, ma formano parte integrante dell’unità immobiliare che vi ha accesso, come un prolungamento del piano (Cass. 29-10-1992, n. 11775).
Sono sporgenze dalla linea verticale del muro e, in linea di massima, la loro disciplina non si discosta da quella dei balconi.
La costruzione di sporti sul cortile comune deve ritenersi legittima se realizzata in maniera tale da non pregiudicarne la naturale destinazione, che è quella di dare aria e luce alle unità immobiliari che vi prospettano e di consentire il passaggio di persone e cose. Essa, inoltre, non deve impedire, o menomare, l’uso paritario che gli altri condòmini hanno il diritto di fare del cortile in relazione alle prospettive offerte dalla struttura ed ubicazione delle rispettive proprietà solitarie. Parimenti la costruzione di sporti su un viale o su strada comune è legittima nella misura in cui non pregiudichi il transito dei condòmini.
Con riguardo agli sporti chiusi, in particolare, la giurisprudenza ha precisato che essi, essendo, analogamente ai balconi, elementi accidentali rispetto alla struttura del fabbricato e non avendo, perciò, quella stessa funzione portante che è assolta da pilastri ed architravi, non costituiscono parti comuni, anche se inseriti nella facciata, ma formano parte integrante dell’unità immobiliare che vi ha accesso, come un prolungamento del piano (Cass. 29-10-1992, n. 11775).