Spese di manutenzione

Sono le spese necessarie per mantenere la cosa comune nello stato in cui si trova e conservarne la conveniente efficienza e funzionalità, in relazione all’uso che normalmente se ne fa, sì da permettere ai condòmini di ritrarre dalla stessa tutte le utilità che essa è in grado di produrre.
In altri termini tali spese sono funzionali a che la cosa comune serva all’uso o al godimento cui è destinata. Vi rientrano, perciò, sia le spese che hanno come scopo quello di preservare la cosa, impedendone il deterioramento (come, ad esempio, le spese di intonacatura e tinteggiatura della facciata dell’edificio o di sostituzione dei passamano usurati), che sono da qualificare come spese di ordinaria manutenzione, sia le spese di straordinaria manutenzione, quelle, cioè, necessarie a restituire alla cosa la sua normale funzionalità, una volta che questa sia venuta meno a causa della mancata esecuzione di opere di ordinaria manutenzione o per il verificarsi di un evento il quale, anche se prevedibile, non poteva essere evitato mediante opere di ordinaria manutenzione (come, ad esempio, le spese per la ricostruzione del solaio deterioratosi per l’incuria o danneggiato dal maltempo).