Spese di conservazione

Ai sensi dell’art. 1104, 1° co., c.c. ciascun partecipante alla comunione deve contribuire alle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune, ed analogo obbligo è sancito dall’art. 1123, 1° co., c.c., con riguardo alle parti comuni dell’edificio condominiale.
In tali spese rientrano sia quelle di ordinaria manutenzione, sia quelle di straordinaria manutenzione, nonché le spese necessarie al fine di evitare un danno al condominio.