Sostituto d’imposta

L’art. 64 del D.P.R. 29-9-1973, n. 600 definisce sostituto d’imposta colui «che in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri per tutte le situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto».
In altre parole con il termine di sostituto d’imposta si indica quella persona fisica o giuridica che la legge tributaria sostituisce completamente al soggetto passivo d’imposta nei rapporti con l’amministrazione finanziaria.
Il sostituto è debitore del sostituito e ciò gli consente di rivalersi su quest’ultimo operando una ritenuta alla fonte, attraverso la decurtazione della somma a lui dovuta. Detta rivalsa è obbligatoria.
Nel campo delle imposte dirette la sostituzione produce il duplice effetto di anticipare i tempi di riscossione dei tributi e di obbligare colui che ha conseguito compensi soggetti a ritenuta a presentare la dichiarazione dei redditi.
Con l’art. 23, 1° co., della D.P.R. 600/73, così come modificato dall’art. 21, 11° co., lett. a), n. 1, della L. 449/97 (manovra finanziaria per l’anno 1998) anche il condominio viene individuato come sostituto d’imposta. La novità è certamente di tutto rilievo e ciò non solo per il suo impatto sui costi della gestione condominiale, ma anche perché sconvolge il principio, da tempo consolidato, secondo il quale il condominio, che non ha personalità giuridica, limita la sua attività al godimento dei frutti che originano dai beni comuni (CUSANO).
La ritenuta alla fonte, che costituisce il principale obbligo del sostituto d’imposta, è operata, per conto del condominio, dall’amministratore, sui seguenti redditi:
redditi di lavoro dipendente (in misura pari agli scaglioni di imponibile irpef);
redditi di lavoro autonomo (in misura pari al 20% del compenso pagato);
provvigioni (in misura pari, per una parte, all’aliquota del primo scaglione di imponibile irpef e, per la restante parte, ai normali scaglioni di reddito delle persone fisiche o giuridiche);
redditi di capitale.
Non sono considerati redditi di capitale e, quindi, non sono soggetti a ritenuta gli interessi prodotti da depositi cauzionali.
La ritenuta sui redditi di lavoro dipendente va operata naturalmente anche sul compenso spettante all’amministratore, mentre per quanto attiene alle provvigioni, la parte sottoposta alla ritenuta del primo scaglione (19%) è normalmente pari al 50% della provvigione ovvero al 20% se chi la percepisce si avvale di dipendenti nello svolgimento della propria attività.
L’obbligo di operare le predette ritenute comporta, sempre per l’amministratore, l’assolvimento dei seguenti ulteriori adempimenti:
— richiesta del codice fiscale;
— richiesta del proprio codice contribuente al concessionario per la riscossione, una volta ottenuto il codice fiscale. Il codice contribuente è necessario per effettuare i versamenti al concessionario per la riscossione. I versamenti, infatti, vanno effettuati direttamente al concessionario oppure a mezzo posta tramite bollettino di c/c intestato allo stesso concessionario;
versamento delle ritenute entro il giorno 20 del mese successivo a quello di pagamento dei compensi somme e provvigioni;
invio, entro il 28 febbraio di ciascun anno, ai dipendenti e agli altri soggetti per i quali sia stata operata la ritenuta d’imposta, della certificazione prescritta dall’art. 7bis del D.P.R. 600/73, nella quale devono essere evidenziate le ritenute operate dal condominio nell’anno precedente;
presentazione, per conto del condominio, quale sostituto d’imposta, della dichiarazione relativa al modello 770.