Soffitti, volte e solai
Per soffitti, volte e solai (fig. 31) devono intendersi quei complessi di opere murarie che, pur differenziandosi strutturalmente, sono accomunate dalla funzione che svolgono, che è quella di dividere orizzontalmente due piani sovrapposti.
Più dettagliatamente, può definirsi il solaio come quella struttura muraria costituita da impalcature formate da travi in legno, in ferro (c.d. putrelle) o in cemento armato. Le travi sono inserite nei due muri (o pilastri) opposti dell’ambiente da ricoprire e possono essere a vista (visibili e sporgenti nel piano inferiore), a spessore (cioè dello stesso spessore del solaio) o mascherate da plafonature.
Il soffitto è la superficie interna situata immediatamente sotto il solaio, mentre la volta è un soffitto a superficie curva, che può essere semplice o composta, se formata dalla intersezione di più volte semplici. A seconda della forma, la volta può essere a botte, a cupola, a crociera, a gavetta ed a padiglione.
Il solaio deve presumersi di proprietà comune dei proprietari dei due appartamenti l’uno all’altro sovrapposti. La presunzione di comproprietà di tale elemento si fonda non tanto sulla sua funzione di limite delle rispettive proprietà, quanto piuttosto sulla sua necessità per il sostegno dell’appartamento sovrastante e per la copertura di quello sottostante (Cass. 3-2-1975, n. 393). I rispettivi proprietari, ai sensi dell’art. 1102 c.c., possono apportarvi modifiche a condizione che non venga alterata la destinazione della cosa comune e che non sia impedito all’altro proprietario di farne parimenti uso secondo il suo diritto (Cass. 9-3-1987, n. 2440). Diversa è l’ipotesi del solaio del piano terreno, costruito a livello della superficie di campagna, che, essendo parte integrante del solo piano terreno, appartiene in proprietà esclusiva al proprietario del piano medesimo, alla stregua del pavimento (Cass. 26-3-1993, n. 3642).
I soffitti e le volte sono, secondo autorevole dottrina, di proprietà del condòmino del piano sottostante, mentre il pavimento di quello del piano sovrastante. Tale opinione, tuttavia, non è pacifica, e ciò non ha mancato di suscitare problemi di interpretazione, come si vedrà meglio in seguito in tema di ripartizioni delle spese.
Più dettagliatamente, può definirsi il solaio come quella struttura muraria costituita da impalcature formate da travi in legno, in ferro (c.d. putrelle) o in cemento armato. Le travi sono inserite nei due muri (o pilastri) opposti dell’ambiente da ricoprire e possono essere a vista (visibili e sporgenti nel piano inferiore), a spessore (cioè dello stesso spessore del solaio) o mascherate da plafonature.
Il soffitto è la superficie interna situata immediatamente sotto il solaio, mentre la volta è un soffitto a superficie curva, che può essere semplice o composta, se formata dalla intersezione di più volte semplici. A seconda della forma, la volta può essere a botte, a cupola, a crociera, a gavetta ed a padiglione.
Il solaio deve presumersi di proprietà comune dei proprietari dei due appartamenti l’uno all’altro sovrapposti. La presunzione di comproprietà di tale elemento si fonda non tanto sulla sua funzione di limite delle rispettive proprietà, quanto piuttosto sulla sua necessità per il sostegno dell’appartamento sovrastante e per la copertura di quello sottostante (Cass. 3-2-1975, n. 393). I rispettivi proprietari, ai sensi dell’art. 1102 c.c., possono apportarvi modifiche a condizione che non venga alterata la destinazione della cosa comune e che non sia impedito all’altro proprietario di farne parimenti uso secondo il suo diritto (Cass. 9-3-1987, n. 2440). Diversa è l’ipotesi del solaio del piano terreno, costruito a livello della superficie di campagna, che, essendo parte integrante del solo piano terreno, appartiene in proprietà esclusiva al proprietario del piano medesimo, alla stregua del pavimento (Cass. 26-3-1993, n. 3642).
I soffitti e le volte sono, secondo autorevole dottrina, di proprietà del condòmino del piano sottostante, mentre il pavimento di quello del piano sovrastante. Tale opinione, tuttavia, non è pacifica, e ciò non ha mancato di suscitare problemi di interpretazione, come si vedrà meglio in seguito in tema di ripartizioni delle spese.