Sanatoria dell’abusivismo
Concessione in sanatoria per abusi meramente formali - La L. 47/85, all’art. 13, prevede una generale possibilità di sanatoria per quelle opere che, seppure realizzate in assenza o in difformità (totale o parziale) dalla concessione o autorizzazione richiesta per la loro esecuzione, risultino essere sostanzialmente conformi alle leggi e agli strumenti urbanistici vigenti. Il dettato normativo, per la verità, parla espressamente di opere eseguite in assenza di concessione o in difformità da essa nonché di opere eseguite in assenza di autorizzazione, mentre non fa alcun cenno all’ipotesi di mera difformità dall’autorizzazione. Tuttavia è da ritenere che la previsione operi anche con riguardo a tale ultima ipotesi, perché un’interpretazione restrittiva, pur attagliandosi alla lettera della norma, si appaleserebbe del tutto irrazionale ed implicherebbe, inoltre, sul piano costituzionale, un’ingiustificata disparità di trattamento.
Per il rilascio della concessione o dell’autorizzazione in sanatoria è espressamente richiesto:
— che l’opera abusiva sia, al momento della sua realizzazione e a quello di presentazione della domanda, conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati, e non sia in contrasto con quelli adottati;
— il pagamento, nel caso di concessione in sanatoria, a titolo di oblazione, del contributo di concessione in misura doppia ovvero, nei soli casi di gratuità della concessione a norma di legge, in misura pari a quanto previsto dagli artt. 3, 5, 6 e 10 della L. 10/77, e nel caso di autorizzazione, di una somma determinata dall’autorità comunale nella misura da lire cinquecentomila a lire due milioni.
Nei casi di concessione onerosa il pagamento delle predette somme soddisfa una duplice finalità, assicurando, da un lato, la partecipazione dell’autore della violazione agli oneri urbanistici e, dall’altro, la riparazione, da parte sua, del pregiudizio arrecato all’interesse pubblico.
Principale effetto del provvedimento sanante è la legittimazione, sul piano amministrativo, dell’opera abusiva, con la conseguente preclusione dell’esercizio dei poteri sanzionatori. Finché non siano esauriti il procedimento amministrativo e i procedimenti giurisdizionali promossi avverso l’eventuale diniego del provvedimento in sanatoria, l’azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa. Il rilascio del provvedimento estingue l’illecito urbanistico.
Condono edilizio per abusi sostanziali - Il capo IV della L. 47/85 prevede, oltre a quella generale testé esaminata, un’ulteriore e speciale procedura di sanatoria per le opere realizzate in violazione degli strumenti urbanistici vigenti e in assenza di concessione o autorizzazione o in difformità da esse.
Più precisamente la possibilità di sanatoria è riferita alle opere ultimate (o interrotte a seguito di provvedimento amministrativo o giurisdizionale) entro il 1° ottobre 1983, termine prorogato, dalla L. 724/94, fino al 31 dicembre 1993, ed eseguite:
— senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire, ovvero in difformità da esse;
— in base a licenza o concessione o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace.
Deve trattarsi, inoltre, ai sensi dell’art. 39 della L. 724/94, di opere che non abbiano comportato un ampliamento del manufatto superiore al 30% della volumetria dell’originaria costruzione ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi.
I citati provvedimenti legislativi sono stati entrambi modificati dalla L. 662/96, nel duplice intento di conferire maggiore impulso alla repressione dell’abusivismo edilizio e di snellire ed oggettivizzare le procedure di regolarizzazione delle strutture abusive.
Presupposto per il rilascio del provvedimento sanante è, sempre ai sensi del cit. art. 39, e succ. modif., l’integrale versamento degli oneri concessori e dell’oblazione dovuta. La sanatoria si intende concessa, in virtù del meccanismo del silenzio-assenso, con il decorso di un anno dalla data di entrata in vigore della L. 662/96 (ossia dal 1° gennaio 1997).
Per il rilascio della concessione o dell’autorizzazione in sanatoria è espressamente richiesto:
— che l’opera abusiva sia, al momento della sua realizzazione e a quello di presentazione della domanda, conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati, e non sia in contrasto con quelli adottati;
— il pagamento, nel caso di concessione in sanatoria, a titolo di oblazione, del contributo di concessione in misura doppia ovvero, nei soli casi di gratuità della concessione a norma di legge, in misura pari a quanto previsto dagli artt. 3, 5, 6 e 10 della L. 10/77, e nel caso di autorizzazione, di una somma determinata dall’autorità comunale nella misura da lire cinquecentomila a lire due milioni.
Nei casi di concessione onerosa il pagamento delle predette somme soddisfa una duplice finalità, assicurando, da un lato, la partecipazione dell’autore della violazione agli oneri urbanistici e, dall’altro, la riparazione, da parte sua, del pregiudizio arrecato all’interesse pubblico.
Principale effetto del provvedimento sanante è la legittimazione, sul piano amministrativo, dell’opera abusiva, con la conseguente preclusione dell’esercizio dei poteri sanzionatori. Finché non siano esauriti il procedimento amministrativo e i procedimenti giurisdizionali promossi avverso l’eventuale diniego del provvedimento in sanatoria, l’azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa. Il rilascio del provvedimento estingue l’illecito urbanistico.
Condono edilizio per abusi sostanziali - Il capo IV della L. 47/85 prevede, oltre a quella generale testé esaminata, un’ulteriore e speciale procedura di sanatoria per le opere realizzate in violazione degli strumenti urbanistici vigenti e in assenza di concessione o autorizzazione o in difformità da esse.
Più precisamente la possibilità di sanatoria è riferita alle opere ultimate (o interrotte a seguito di provvedimento amministrativo o giurisdizionale) entro il 1° ottobre 1983, termine prorogato, dalla L. 724/94, fino al 31 dicembre 1993, ed eseguite:
— senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire, ovvero in difformità da esse;
— in base a licenza o concessione o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace.
Deve trattarsi, inoltre, ai sensi dell’art. 39 della L. 724/94, di opere che non abbiano comportato un ampliamento del manufatto superiore al 30% della volumetria dell’originaria costruzione ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi.
I citati provvedimenti legislativi sono stati entrambi modificati dalla L. 662/96, nel duplice intento di conferire maggiore impulso alla repressione dell’abusivismo edilizio e di snellire ed oggettivizzare le procedure di regolarizzazione delle strutture abusive.
Presupposto per il rilascio del provvedimento sanante è, sempre ai sensi del cit. art. 39, e succ. modif., l’integrale versamento degli oneri concessori e dell’oblazione dovuta. La sanatoria si intende concessa, in virtù del meccanismo del silenzio-assenso, con il decorso di un anno dalla data di entrata in vigore della L. 662/96 (ossia dal 1° gennaio 1997).