Restauro e risanamento conservativo

Ai sensi dell’art. 31, lett. c), della L. 5-8-1978, n. 457 sono interventi di restauro «quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili».
Tali interventi, per la cui realizzazione si rende necessaria l’autorizzazione edilizia o la denuncia di inizio di attività, comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio. A differenza degli interventi di manutenzione straordinaria, che hanno ad oggetto singole parti (anche strutturali) dell’edificio, quelli di restauro e di risanamento conservativo si caratterizzano per essere attuati mediante un insieme di opere coordinate tra loro in base ad un progetto unitario riferito all’edificio globalmente inteso. La loro finalità è, infatti, quella di rinnovare l’organismo edilizio in modo sistematico e globale, pur nel rispetto dei suoi elementi essenziali (tipologici, formali e strutturali).