Responsabilità civile

Il condominio è responsabile di tutti i danni cagionati ai condòmini o ai terzi dalle parti comuni dell’edificio o da vizi e difetti di costruzione: in quest’ultima ipotesi, peraltro, l’ente condominiale potrà rivolgersi al costruttore, sempre che l’azione non sia prescritta o non siano maturate delle decadenze (DE GRANDI).
La spesa per il risarcimento va ripartita, in base ai millesimi di proprietà, fra tutti i partecipanti al condominio e nel caso in cui venga danneggiata la proprietà esclusiva di taluno dei condòmini, alle spese per la riparazione deve partecipare, trattandosi di un danno derivato da vizi o da cattiva manutenzione delle parti comuni, anche il danneggiato, in proporzione al valore millesimale della sua proprietà.
Ove le parti o gli impianti che hanno provocato il danno siano di proprietà limitata a un gruppo di condòmini, saranno solo questi ultimi a rispondere (TAMBORRINO).
I danni alle parti comuni o a terzi estranei al condominio provocati da difetto di riparazione o di manutenzione di parti o impianti di proprietà esclusiva (es. caduta di calcinacci da un balcone o allagamento causato dal guasto di un servizio igienico) devono essere risarciti per intero dal proprietario ed analogo principio opera per i danni provocati da parti o impianti di proprietà esclusiva ad altra proprietà esclusiva.
Nel caso di danni parzialmente coperti da polizza assicurativa, i criteri testé illustrati si applicano alla sola parte di danno scoperta.