Recupero dell’edificio

Ai sensi dell’art. 12 della L. 17-2-1992, n. 179, la Regione, al fine di avviare concrete iniziative nel settore del recupero del patrimonio edilizio esistente, può concedere, sulla base di programmi di intervento formati dai Comuni, contributi per l’esecuzione di opere di risanamento di parti comuni condominiali.
Ove il programma di intervento venga approvato ed ammesso ai benefici di legge, tutti i condòmini sono tenuti a concorrere alle spese necessarie in rapporto ai millesimi di proprietà loro attribuiti.
A tali spese sono tenuti a contribuire sia i nudi proprietari che i titolari di diritto di usufrutto, uso ed abitazione, nella misura della rispettiva quota, da determinarsi ai sensi degli artt. 46 e 48 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (approvato con D.P.R. 26-4-1986, n. 131) e dell’allegato prospetto dei coefficienti per la determinazione dei valori attuali dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse del 5%.