Quote
[vedi anche Tabelle millesimali]
La quota rappresenta una parte ideale ed astratta dell’oggetto della comunione. Nei rapporti interni tra i comunisti essa rappresenta la misura del concorso tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione (art. 1101, 2° co., c.c.), mentre in quelli esterni costituisce il limite entro il quale il singolo può disporre del diritto comune (art. 1103, 1° co., c.c.). Lo stesso è da dirsi, nel caso degli edifici in condominio, per le quote millesimali di comproprietà. Infatti l’art. 1118, 1° co., c.c., nel definire l’ampiezza del diritto di ciascun partecipante sulle cose comuni, testualmente dispone: «Il diritto di ciascun condòmino sulle cose indicate dall’articolo precedente è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti». Va precisato, peraltro, che la facoltà di godimento dei condòmini sopporta dei limiti particolari. In primo luogo, per il principio dell’uso paritario, ciascun partecipante può godere dei beni comuni, purchè non impedisca agli altri condòmini di farne parimenti uso secondo il loro diritto (art. 1102, 1° co, c.c.). In secondo luogo, non è possibile alienare la quota di comproprietà sulle parti comuni dell’edificio separatamente dalle proprietà solitarie, essendo la destinazione funzionale delle prime al servizio delle seconde necessaria e stabile.
La quota rappresenta una parte ideale ed astratta dell’oggetto della comunione. Nei rapporti interni tra i comunisti essa rappresenta la misura del concorso tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione (art. 1101, 2° co., c.c.), mentre in quelli esterni costituisce il limite entro il quale il singolo può disporre del diritto comune (art. 1103, 1° co., c.c.). Lo stesso è da dirsi, nel caso degli edifici in condominio, per le quote millesimali di comproprietà. Infatti l’art. 1118, 1° co., c.c., nel definire l’ampiezza del diritto di ciascun partecipante sulle cose comuni, testualmente dispone: «Il diritto di ciascun condòmino sulle cose indicate dall’articolo precedente è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti». Va precisato, peraltro, che la facoltà di godimento dei condòmini sopporta dei limiti particolari. In primo luogo, per il principio dell’uso paritario, ciascun partecipante può godere dei beni comuni, purchè non impedisca agli altri condòmini di farne parimenti uso secondo il loro diritto (art. 1102, 1° co, c.c.). In secondo luogo, non è possibile alienare la quota di comproprietà sulle parti comuni dell’edificio separatamente dalle proprietà solitarie, essendo la destinazione funzionale delle prime al servizio delle seconde necessaria e stabile.