Quorum

Generalità - Con tale termine si indica in generale il numero legale richiesto per la validità della votazione effettuata dall’assemblea condominiale.
Quorum
dei presenti (o costitutivo)
- Indica il numero delle persone che è necessario partecipino alla votazione ai fini della validità della stessa. L’assemblea è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condòmini che rappresentino i 2/3 del valore dell’edificio e i 2/3 dei partecipanti al condominio.
Quorum
dei voti (deliberativo)
- Esprime il numero legale di voti a favore che è necessario raggiungere per l’approvazione di una delibera.
Le delibere dell’assemblea condominiale devono essere adottate con un numero di voti che rappresenti in prima convocazione la maggioranza degli intervenuti, e in seconda convocazione il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. Quelle, infine, che hanno ad oggetto le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni, devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell’edificio.