Portico

Per portici (o porticati) (fig. 28), bisogna intendere «quegli spazi a piano terra delimitati da un lato dai muri perimetrali dell’edificio e, verso la via, da semplici pilastri o colonne che reggono gli ambienti dei piani sovrastanti e che coprono il portico stesso» (DE GRANDI). I portici sono, ai sensi dell’art. 1117 c.c., oggetto di proprietà comune, se il contrario non risulta dal titolo.
La presunzione di comproprietà del portico, così come avviene per qualsiasi parte dell’edificio richiamata dall’art. 1117 c.c., può essere vinta da un titolo contrario. Tuttavia anche qualora il portico sia di proprietà esclusiva di uno solo dei condòmini, tale diritto deve necessariamente intendersi come limitato dal concorrente diritto degli altri partecipanti al condominio a che il portico stesso non venga meno alla sua funzione di dare all’edificio il previsto decoro architettonico e di fornire il passaggio coperto per il transito ai condòmini stessi, se il contrario non risulti dal titolo e ciò faccia parte della sua destinazione. Nel rispetto di tale comune utilizzazione, il proprietario esclusivo della superficie coperta dal porticato potrà adibirla a qualsiasi uso che non leda il decoro architettonico dell’edificio o la sua efficienza statica (Cass. 22-7-1964, n. 1956).