Ponteggi per opere edilizie
Spesso nei condomìni, in occasione di riparazioni e ristrutturazioni si rende necessario l’uso di ponteggi. Al riguardo si è posto il problema di chi sia civilmente responsabile nel caso di furto consumato, ai danni di un condòmino, da terzi estranei introdottisi nello stabile condominiale servendosi proprio dei ponteggi. La Cassazione ha affermato che la responsabilità grava in primo luogo, ai sensi dell’art. 2043 c.c., sull’appaltatore che per l’espletamento dei lavori si sia avvalso di tali strutture, ove non siano state osservate le ordinarie norme di diligenza e si sia trascurato di adottare le cautele idonee ad impedire un uso anomalo delle stesse. Responsabile è, altresì, il condominio, atteso l’obbligo di vigilanza e custodia gravante, ai sensi dell’art. 2051 c.c., sul soggetto che ha disposto il mantenimento delle impalcature (qual è, per l’appunto, il condominio).