Pertinenze

Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole al servizio o all’ornamento di un’altra, detta principale, senza costituirne parte integrante e senza rappresentare degli elementi indispensabili per la sua esistenza, ma in guisa da accrescerne l’utilità o il pregio.
Quando non sia diversamente disposto, gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze (art. 818, 1° co., c.c.). Queste conservano tuttavia la loro individualità e, perciò, possono anche formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici (art. 818, 2° co., c.c.). La destinazione di una cosa a pertinenza non pregiudica i diritti preesistenti su di essa a favore dei terzi (art. 819 c.c.).