Pensiline

Per pensilina deve intendersi la tettoia sporgente a sbalzo dal muro dell’edificio, con funzione di copertura di un balcone, di una finestra o di un terrazzo.
Il condòmino ha la facoltà di costruire una pensilina sul balcone (o finestra o terrazza che sia) di sua proprietà, in quanto tale opera rientra nel ambito del concetto di uso del bene comune (nella fattispecie, il muro) previsto dall’art. 1102 c.c., ma con il divieto di togliere aria e luce al proprietario dell’appartamento sovrastante. Al riguardo la giurisprudenza ha affermato che devono intercorrere almeno tre metri tra la parte più alta della pensilina e la finestra o il balcone sovrastante (Cass. 4-9-1956, n. 3178): tale assunto si fonda sull’applicabilità dell’art. 907, ult. co., c.c., al condominio, in ordine alla quale, tuttavia, non vi è uniformità di opinioni in giurisprudenza e in dottrina.
Sempre la giurisprudenza, questa volta sulla scorta di un orientamento ben più consolidato, ha affermato che i proprietari dei singoli piani di un edificio hanno il diritto di non subire, a causa della costruzione eseguita nella parte esterna dell’edificio da altro condòmino, una diminuzione oltre che nel godimento di aria e luce anche della possibilità incondizionata di esercitare dalle proprie aperture le vedute in appiombo sino alla base dell’edificio, a nulla rilevando la lieve entità del pregiudizio arrecato (Cass. 8-9-1986, n. 5464).
Può aversi, infine, il caso in cui una pensilina, sovrastante una mansarda, sia inserita nella superficie del tetto dell’edificio condominiale, sporgendo oltre il bordo dei balconi sottostanti e assumendo, per questi ultimi, una funzione di protezione: ove ciò si verifichi, la pensilina è da ritenersi destinata all’uso ed al godimento comune, con conseguente presunzione di comunione ex art. 1117 c.c. (App. Milano 14-1-1992, n. 24).