Pay-tv

L’installazione, negli edifici condominiali, di moduli per la pay-tv (sia mediante antenna satellitare, sia via cavo) è una pratica che va negli ultimi tempi diffondendosi sempre di più. Tale espansione è legata soprattutto alla possibilità di godere di una offerta televisiva maggiormente differenziata rispetto alla diffusione via etere ed alla specializzazione di determinate emittenti, che forniscono un servizio il più possibile completo a chi sia interessato in modo particolare a determinate forme di intrattenimento (es. sport, cinematografia).
Con alcune forme di abbonamento l’utente può scegliere il programma da seguire e pagare, per la sua visione, mediante una smart card ed un apposito decodificatore. Così, ad esempio, è possibile visionare i primi minuti di un film e poi decidere se continuarne la visione, pagando con la carta magnetica.
La creazione ex novo di un impianto per la ricezione della pay-tv va considerato senz’altro come un’innovazione e, dunque, per la relativa deliberazione assembleare è necessaria la maggioranza di cui all’art. 1136, 5° co., c.c., ossia un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell’edificio. Inoltre, per il suo carattere intrinseco, tale innovazione può considerarsi voluttuaria ma suscettibile di godimento separato, per cui trova applicazione il disposto di cui all’art. 1121, 1° co., c.c., con la conseguenza che i condòmini che non intendano trarne vantaggio potranno essere esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. Il carattere voluttuario dell’innovazione va considerato in senso oggettivo, con riguardo alle caratteristiche dell’edificio condominiale, a nulla rilevando le condizioni economiche dei singoli condòmini (SCORZELLI).
Un’ultima annotazione va fatta. L’installazione di moduli per la pay-tv va inquadrata nel più ampio problema della messa in opera di impianti radio riceventi sul tetto, su una terrazza o sul lastrico di copertura. Sicché quando il tetto (o la terrazza o il lastrico) è oggetto di proprietà comune, ciascun condòmino può, ai sensi dell’art. 1102 c.c., installarvi un impianto per la ricezione della pay-tv. Laddove, invece, si tratti di tetto di proprietà esclusiva, il diritto primario all’informazione (riconosciuto e tutelato dall’art. 21 Cost.) entra in conflitto con l’interesse che il proprietario del tetto ha ad usare e godere dello stesso in maniera piena ed esclusiva. Con la conseguenza che, pur permanendo (perché insopprimibile), il diritto di installazione deve esercitarsi, in quest’ultimo caso, con il minor aggravio possibile per la proprietà esclusiva e la connessa facoltà di usare liberamente del tetto.