Parafulmine

Il parafulmine, essendo destinato a proteggere l’edificio globalmente inteso, deve normalmente considerarsi di proprietà comune. La sua installazione va considerata innovazione, ma non può ritenersi di tale gravosità da consentire ai condòmini dissenzienti di essere esonerati, ai sensi dell’art. 1121, 1° co., c.c., da qualsiasi contributo nella spesa (TAMBORRINO).
La relativa delibera deve essere adottata, ai sensi dell’art, 1136, 5° co., c.c., con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i 2/3 del valore dell’edificio, salvo che l’installazione sia imposta da nuove norme di legge, perché in tal caso, venendo meno il requisito della volontarietà dell’innovazione, deve ritenersi sufficiente la maggioranza ordinaria.
Ciascun condòmino che ne abbia interesse (ad esempio, per la protezione di impianti elettronici relativi alla sua attività) può installare a sue spese il parafulmine sopra la copertura dell’edificio, con relativo collegamento a terra, anche senza il consenso dell’assemblea, a norma dell’art. 1102 c.c.