Opere interne
Costituiscono opere interne quegli interventi edilizi minori che non incidono sull’«apparenza esterna» dell’edificio (FIALE): a titolo esemplificativo si può pensare alla creazione di un soppalco o all’abbattimento di una parete divisoria.
Per l’esecuzione dei relativi lavori è sufficiente la denuncia di inizio di attività, purché si tratti di opere che:
a) interessino singole unità immobiliari;
b) non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici e le norme edilizie vigenti (in particolare devono essere osservate le discipline espressamente rivolte alla tutela delle caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali degli immobili);
c) siano conformi alle vigenti norme di sicurezza e a quelle igienico-sanitarie (non è consentito, perciò, modificare la distribuzione degli spazi interni in maniera tale da ricavare vani di dimensioni insufficienti ad assicurare condizioni ottimali di areazione o illuminazione);
d) non comportino modifiche della sagoma della costruzione e dei prospetti (non è possibile alterare o mutare l’assetto architettonico e l’estetica dell’edificio, nemmeno mediante la realizzazione di fregi o decorazioni);
e) non rechino pregiudizio alla statica dell’edificio (non è vietato intervenire sulle strutture portanti, ma gli interventi devono essere tali da non compromettere la stabilità dell’edificio globalmente considerato);
f) non comportino, qualora si tratti di immobili ubicati nei centri storici, un mutamento della destinazione d’uso.
Nel caso di interventi di ristrutturazione da realizzarsi, sempre in una singola unità immobiliare, attraverso opere di diversa natura ed ampiezza, queste non possono essere disarticolate e denunziate separatamente quando fra loro esista un rapporto di funzionalità. Non è ammissibile, ad esempio, presentare la denuncia di inizio di attività per opere interne e chiedere separatamente le concessione per l’apertura di balconi o finestre o per la realizzazione di altri interventi interni: in tal caso viene posta in essere, in concreto, una ristrutturazione edilizia assoggettata nel suo complesso a provvedimento concessorio (FIALE).
Per l’esecuzione dei relativi lavori è sufficiente la denuncia di inizio di attività, purché si tratti di opere che:
a) interessino singole unità immobiliari;
b) non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici e le norme edilizie vigenti (in particolare devono essere osservate le discipline espressamente rivolte alla tutela delle caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali degli immobili);
c) siano conformi alle vigenti norme di sicurezza e a quelle igienico-sanitarie (non è consentito, perciò, modificare la distribuzione degli spazi interni in maniera tale da ricavare vani di dimensioni insufficienti ad assicurare condizioni ottimali di areazione o illuminazione);
d) non comportino modifiche della sagoma della costruzione e dei prospetti (non è possibile alterare o mutare l’assetto architettonico e l’estetica dell’edificio, nemmeno mediante la realizzazione di fregi o decorazioni);
e) non rechino pregiudizio alla statica dell’edificio (non è vietato intervenire sulle strutture portanti, ma gli interventi devono essere tali da non compromettere la stabilità dell’edificio globalmente considerato);
f) non comportino, qualora si tratti di immobili ubicati nei centri storici, un mutamento della destinazione d’uso.
Nel caso di interventi di ristrutturazione da realizzarsi, sempre in una singola unità immobiliare, attraverso opere di diversa natura ed ampiezza, queste non possono essere disarticolate e denunziate separatamente quando fra loro esista un rapporto di funzionalità. Non è ammissibile, ad esempio, presentare la denuncia di inizio di attività per opere interne e chiedere separatamente le concessione per l’apertura di balconi o finestre o per la realizzazione di altri interventi interni: in tal caso viene posta in essere, in concreto, una ristrutturazione edilizia assoggettata nel suo complesso a provvedimento concessorio (FIALE).