Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina

Ai sensi dell’art. 677 c.p., il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell’edificio o della costruzione, il quale ometta di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con l’ammenda non inferiore a Lire 200.000.
Alla stessa pena soggiace chi, avendone l’obbligo, ometta di rimuovere il pericolo cagionato dall’avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione.
Il reato è aggravato qualora dal fatto derivi pericolo per le persone. In quest’ultimo caso la pena è dell’arresto fino a sei mesi o dell’ammenda non inferiore a Lire 600.000.
Per «rovina» deve intendersi il crollo, la disgregazione o il distacco improvviso di una parte rilevante dell’edificio.
L’illecito può essere sia doloso che colposo. La responsabilità del proprietario è sussidiaria ed opera perciò solo quando chi sia tenuto alla conservazione o alla vigilanza dell’edificio non possa adempiere al relativo obbligo per circostanze indipendenti dalla propria volontà.
Negli edifici in condominio l’obbligo di rimuovere il pericolo derivante dalla rovina di parti comuni incombe all’amministratore, ma può risorgere a carico dei singoli condòmini, e in via autonoma, quando per cause accidentali l’amministratore non possa adoperarsi con la necessaria urgenza. La responsabilità dell’amministratore è esclusa quando i condòmini non abbiano messo a sua disposizione i mezzi economici occorrenti per i lavori necessari ad eliminare il pericolo.
Nei condomìni senza amministratore, l’obbligo di effettuare le necessarie riparazioni grava su tutti i condòmini, indipendentemente dalla quota di comproprietà di ciascuno.