Mutuo ipotecario
Generalità - La stipula di mutui assistiti da ipoteca, per opere straordinarie di risanamento o di manutenzione dell’edificio, costituisce una pratica assai diffusa nella prassi condominiale. Il mutuo è normalmente erogato da un istituto di credito e prevede la restituzione, in rate periodiche, della somma ottenuta a prestito, maggiorata degli interessi convenzionalmente stabiliti.
Ai sensi dell’art. 1108, ult. co., c.c., applicabile al condominio in virtù del richiamo operato dall’art. 1139 c.c., l’accensione di un mutuo ipotecario deve essere approvata dall’assemblea dei condòmini, con un numero di voti che rappresenti almeno i due terzi del valore millesimale complessivo dell’edificio.
La deliberazione di ricorrere ad un mutuo bancario, per il finanziamento di lavori straordinari, compete esclusivamente all’assemblea: in nessun caso, perciò, il relativo contratto potrebbe essere stipulato dall’amministratore di propria iniziativa, senza una preventiva autorizzazione assembleare, neanche per provvedere al pagamento delle spese di gestione (Cass. 5-3-1990, n. 1734).
Le spese di stipula e gli interessi sulla somma mutuata vanno ripartite fra tutti i condòmini in base ai millesimi di proprietà (art. 1123, 1° co., c.c.), trattandosi di spese dirette alla conservazione del bene comune.
Il mutuo ipotecario può anche essere frazionato in ragione delle quote millesimali dei condòmini, «in modo che ciascuno risponda solo per la propria quota e non in solido anche per le quote altrui e che chi non vuole accollarsi il mutuo e preferisca pagare subito la sua quota, eviti l’imposizione dell’ipoteca sulla sua proprietà esclusiva: ciò anche per facilitare l’eventuale detrazione degli interessi o di una quota dei medesimi ai fini delle imposte» (TAMBORRINO).
I mutui per l’acquisto e la costruzione della prima casa - L’art. 13bis, 1° co., lett. b) del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986) prevede, per importi complessivi non superiori a lire 5 milioni, a partire dall’anno 1998, una detrazione di imposta pari al 19% sull’importo degli interessi e degli oneri accessori pagati in dipendenza di mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale. Lo sgravio è stato esteso dall’art. 3 della L. 449/1997 anche agli interessi passivi sui mutui stipulati per la costruzione dell’abitazione principale. Possono beneficiare di tale agevolazione le persone fisiche, i soci di società semplici, in proporzione alle quote possedute, gli enti non commerciali residenti e quelli non residenti.
Ai sensi dell’art. 1108, ult. co., c.c., applicabile al condominio in virtù del richiamo operato dall’art. 1139 c.c., l’accensione di un mutuo ipotecario deve essere approvata dall’assemblea dei condòmini, con un numero di voti che rappresenti almeno i due terzi del valore millesimale complessivo dell’edificio.
La deliberazione di ricorrere ad un mutuo bancario, per il finanziamento di lavori straordinari, compete esclusivamente all’assemblea: in nessun caso, perciò, il relativo contratto potrebbe essere stipulato dall’amministratore di propria iniziativa, senza una preventiva autorizzazione assembleare, neanche per provvedere al pagamento delle spese di gestione (Cass. 5-3-1990, n. 1734).
Le spese di stipula e gli interessi sulla somma mutuata vanno ripartite fra tutti i condòmini in base ai millesimi di proprietà (art. 1123, 1° co., c.c.), trattandosi di spese dirette alla conservazione del bene comune.
Il mutuo ipotecario può anche essere frazionato in ragione delle quote millesimali dei condòmini, «in modo che ciascuno risponda solo per la propria quota e non in solido anche per le quote altrui e che chi non vuole accollarsi il mutuo e preferisca pagare subito la sua quota, eviti l’imposizione dell’ipoteca sulla sua proprietà esclusiva: ciò anche per facilitare l’eventuale detrazione degli interessi o di una quota dei medesimi ai fini delle imposte» (TAMBORRINO).
I mutui per l’acquisto e la costruzione della prima casa - L’art. 13bis, 1° co., lett. b) del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986) prevede, per importi complessivi non superiori a lire 5 milioni, a partire dall’anno 1998, una detrazione di imposta pari al 19% sull’importo degli interessi e degli oneri accessori pagati in dipendenza di mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale. Lo sgravio è stato esteso dall’art. 3 della L. 449/1997 anche agli interessi passivi sui mutui stipulati per la costruzione dell’abitazione principale. Possono beneficiare di tale agevolazione le persone fisiche, i soci di società semplici, in proporzione alle quote possedute, gli enti non commerciali residenti e quelli non residenti.