Muro divisorio
I muri divisori interni hanno la funzione di separare le parti comuni da quelle esclusive, o di separare le diverse unità immobiliari o, infine, quella di separare i locali di una singola unità immobiliare (TAMBORRINO).
Sulla base di tale distinzione è possibile differenziare il regime di proprietà. Così, il muro che separa parti comuni da parti esclusive sarà in regime di comproprietà tra il condominio ed il proprietario. Nel caso in cui, invece, il muro separi diverse unità immobiliari, la comproprietà sussisterà tra i due proprietari confinanti. Nell’ipotesi, infine, di muri divisori all’interno di una unità immobiliare, il proprietario di questa sarà anche proprietario del muro.
Non è vietato l’abbattimento del muro divisorio interno tra due proprietà esclusive contigue, appartenenti al medesimo condòmino, se queste sono entrambe comprese nell’edificio condominiale.
Diverso è il caso in cui un condòmino intenda abbattere il muro divisorio al fine di mettere in comunicazione due appartamenti di sua proprietà, ma situati in due condomìni diversi. In tal caso, infatti, si verrebbe a creare una servitù di passaggio a carico dell’androne e delle scale dell’edificio condominiale a favore della proprietà attigua: la giurisprudenza è consolidata nel negare la legittimità dell’apertura di tali comunicazioni.
Sulla base di tale distinzione è possibile differenziare il regime di proprietà. Così, il muro che separa parti comuni da parti esclusive sarà in regime di comproprietà tra il condominio ed il proprietario. Nel caso in cui, invece, il muro separi diverse unità immobiliari, la comproprietà sussisterà tra i due proprietari confinanti. Nell’ipotesi, infine, di muri divisori all’interno di una unità immobiliare, il proprietario di questa sarà anche proprietario del muro.
Non è vietato l’abbattimento del muro divisorio interno tra due proprietà esclusive contigue, appartenenti al medesimo condòmino, se queste sono entrambe comprese nell’edificio condominiale.
Diverso è il caso in cui un condòmino intenda abbattere il muro divisorio al fine di mettere in comunicazione due appartamenti di sua proprietà, ma situati in due condomìni diversi. In tal caso, infatti, si verrebbe a creare una servitù di passaggio a carico dell’androne e delle scale dell’edificio condominiale a favore della proprietà attigua: la giurisprudenza è consolidata nel negare la legittimità dell’apertura di tali comunicazioni.